Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine
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K163-0758
Cpv. 3 lett. a
In applicazione dell’articolo 15c capoverso 3 LCStr (nella versione del 15 giugno 2012), l’autorità cantonale può limitare la durata di validità delle licenze di condurre se l’idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate. Con la disposizione in oggetto si propone che l’autorità cantonale faccia uso della competenza attribuitale soltanto nei casi in cui non vi è alcuna garanzia che il titolare della licenza si sottoponga volontariamente ai controlli più frequenti.
Cpv. 3 lett. b
Rispetto al diritto in vigore, viene precisato che, «in altri casi», l’autorità cantonale non può ordinare esami medici periodici in materia di circolazione stradale a propria discrezione, ma unicamente quando ciò sia giustificato da motivi (non elencati nel cpv. 1) oggettivi. Un esempio d’applicazione basato sulla prassi è il caso in cui l’autorità cantonale dispone che, sulla base della comunicazione del medico (rapporto intermedio secondo l’all. 3 n. 6), il titolare ultrasettantenne di una licenza di condurre debba sottoporsi al successivo esame periodico in materia di circolazione stradale prima del termine ordinario sancito nella OAC.
Cpv. 4
Modifica dovuta all’introduzione di nuovi moduli (cfr. commenti agli allegati 2 e 2a).
Cpv. 5
La novità consiste nel fatto che il risultato dell’esame oftalmologico va comunicato mediante un modulo secondo l’allegato 3a. Si intende cioè evitare che tutte le persone che devono sottoporsi all’esame della vista siano costrette a consultare un oftalmologo. Se, per esempio, il medico curante possiede un’autorizzazione cantonale per eseguire gli esami di verifica dell’idoneità alla guida, durante la visita controllerà anche l’acuità visiva del paziente e riporterà la sua valutazione in un modulo secondo l’allegato 3. Qualora, tuttavia, ritenesse che il risultato del suo esame non è concludente e fosse quindi necessaria una visita presso un oftalmologo, il risultato della visita presso l’oftalmologo dovrà essere notificato mediante un modulo secondo l’allegato 3a.
Cpv. 6
Viene precisato che la portata di un esame medico in materia di circolazione del traffico può essere limitata o estesa.
Viene inoltre apportata una modifica dovuta all’introduzione di nuovi moduli (cfr. commenti agli allegati 2, 2a e 3).
Cpv. 7
Questo capoverso, invariato, viene riportato unicamente per ragioni di completezza.
bis Art. 27
Cpv. 1
Gli esami di verifica concernono per lo più i titolari di licenze di condurre a partire dal 70° anno di età. Per i casi in cui l’esame non consenta di giungere a un risultato concludente circa l’idoneità alla guida o in cui il medico che ha eseguito l’esame preferisca non comunicarne personalmente l’esito negativo al paziente (perché, p. es. lo ha in cura da numerosi anni), si propone di prevedere la possibilità di fare eseguire un secondo esame da un medico che possiede l’autorizzazione di livello 3.
Cpv.2
Questo capoverso disciplina la procedura da seguire nei casi non contemplati nell’articolo 1 (persone che hanno compiuto 70 anni), se il risultato dell’esame di verifica non è concludente.
Cpv. 3
Se, anche dopo quanto previsto ai capoversi 1 e 2, permangono dubbi circa l’idoneità alla guida, l’autorità cantonale deve ordinare un esame medico in materia di circolazione stradale eseguito da un medico con il titolo di «medico del traffico SSML».