Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
K163-0758
Art. 50 cpv. 3
Dal 1° gennaio 2013 il limite d’età per circolare in velocipede vige soltanto sulle strade principali e non più su quelle secondarie. Poiché l’impiego dei mezzi simili a veicoli non è consentito sulla carreggiata di strade principali, per questi mezzi si può rinunciare completamente a fissare un limite di età.
3. Modifica dell’ordinanza del 28 settembre 2007 sui maestri conducenti (OMaeC; RS 741.522)
Art. 2 lett. f
L’attuale lettera f è in contrasto con la legge sulla formazione professionale, secondo la quale non è consentito riconoscere scuole professionali, né prescriverne la frequenza. La formazione deve essere regolata esclusivamente dall’esame finale e dai moduli necessari per l’ammissione a quest’ultimo. Le organizzazioni del mondo del lavoro devono quindi limitarsi al riconoscimento degli organizzatori di moduli.
Art. 5 e 7 cpv. 1
All’attuale attestato professionale di «maestro conducente» vengono aggiunti gli attestati professionali di «maestro conducente per motoveicoli» (modulo A) e «maestro conducente per autocarri» (modulo C). L’attestato di «maestro conducente» dovrà quindi essere rinominato attestato professionale di «maestro conducente per automobili».
Articoli 18, 19 e 20
L’accertamento dell’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche per i maestri conducenti dovrà essere disciplinato unicamente nell’ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013). Si propone quindi di abrogare gli articoli 19 e 20 e di e di stralciare, nell'articolo 18, la riserva nel rimando alle disposizioni dell’OCCS.
Allegato 1
La competenza stabilita per il modulo B4 viene adeguata all’identificazione dei moduli rivista dalle organizzazioni del mondo del lavoro.
4. Modifica dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621)
Art. 10 cpv. 2
Il divieto di consumare bevande alcoliche per conducenti che trasportano merci pericolose sarà disciplinato dall’articolo 2a dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11). L’articolo 10 capoverso 2 viene pertanto abrogato.
5. Modifica dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41)
Per ragioni di sistematica, la disposizione relativa all’equipaggiamento tecnico dei veicoli stradali contenuta nell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (art. 30 cpv. 4 ONC; RS 741.11) è stata trasferita nella OETV, adeguando al tempo stesso i relativi rimandi.
Art. 211 cpv. 3
Soltanto l’articolo 211 capoverso 3 subisce una modifica materiale, in base alla quale le carriole larghe più di 1 m dovranno essere munite di un dispositivo d’illuminazione conformemente all’articolo 120a