Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine

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K163-0758

della medicina del traffico: verifiche dell’idoneità alla guida e della capacità di condurre; verifiche supplementari (p. es. corsa di controllo con l’accompagnamento di un medico, perizie integrative, seconde perizie, superperizie di medicina del traffico).

Nell’espressione «tutti gli esami e le perizie in materia di circolazione stradale» sono contemplate anche le seconde visite, nella misura in cui il risultato della visita eseguita da un medico con l’autorizzazione di livello 3 non sia concludente.

L’autorizzazione di livello 4 va rilasciata soltanto a medici che possiedono il titolo di «medico del traffico SSML» (art. 48 cpv. 4 AP OAC). Le conoscenze e capacità necessarie per ottenere questo titolo presuppongono la specializzazione in un settore rilevante per la medicina del traffico (medicina legale, medicina interna, medicina generale, psichiatria, psicoterapia, medicina del lavoro, neurologia o titolo di medico generico FMH), nonché una formazione complementare teorica e pratica. Le basi teoriche sono oggetto di quattro moduli di formazione della durata di un giorno-un giorno e mezzo ciascuno. Il know how pratico viene acquisito durante due anni di servizio presso un istituto di medicina del traffico. Il titolo di «medico del traffico SSML» viene conferito al superamento di un esame riconosciuto.

Cpv. 3

Questa disposizione sancisce un’eccezione all’obbligo dell’autorizzazione.

Art. 48

Cpv. 1 − 4

Si rinvia al commento all’articolo 47 capoverso 2.

Cpv. 5

La riserva definita in questo capoverso conferisce all’USTRA la facoltà di decidere se i moduli di aggiornamento in medicina del traffico della SSML per medici di famiglia e medici di fiducia possano continuare a essere considerati un requisito per il rilascio di un’autorizzazione dei livelli 1−3 anche nel caso in cui vengano modificati. L’autorizzazione di livello 4 può essere rilasciata senza che sia necessario frequentare tali moduli dato che, per ottenerla, il medico in questione deve possedere il titolo di «medico del traffico SSML».

Art. 49

Cpv. 1

La presente disposizione definisce l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni; essa tiene conto della situazione delle persone domiciliate all’estero che ottengono un’abilitazione a maestro conducente in Svizzera. Conformemente all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza sui maestri conducenti (OMaeC; RS 741.522), queste persone ricevono l’abilitazione dall’autorità del Cantone nel quale esse svolgono prevalentemente la loro attività.

Cpv. 2

L’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata per garantire che il titolare si aggiorni a intervalli regolari (cfr. art. 50 AP OAC).

Poiché l’autorizzazione è valida in tutta la Svizzera, per eseguire esami medici di verifica dell’idoneità alla guida in un Cantone diverso da quello in cui è stata rilasciata l’autorizzazione, il medico in questione non ha bisogno di presentare una nuova domanda di autorizzazione anche in questo Cantone.

Art. 50

Questo articolo disciplina i corsi di aggiornamento che un medico è tenuto a frequentare per ottenere la proroga dell’autorizzazione a eseguire gli esami di verifica dell’idoneità alla guida.

Art. 51

L’età massima di 70 anni è stata proposta dietro richiesta esplicita delle autorità cantonali.