Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine

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K163-0758

Cpv. 4 e 5

bis

Si rinvia al commento all’articolo 11a capoversi 2 e 3 AP OAC.

ter Art. 27

Cpv. 1 e 2

Il risultato dell’esame di verifica dell’idoneità alla guida può avere conseguenze importanti per il titolare della licenza di condurre; nel peggiore dei casi, un risultato negativo significherà infatti non poter più condurre un veicolo a motore. In caso di disaccordo con il risultato di un esame periodico in materia di circolazione stradale, il titolare della licenza deve pertanto avere la possibilità di farsi esaminare da un medico che possieda un livello di formazione superiore oppure di richiedere una superperizia.

quater Art. 27

Cpv. 1

La prassi, ormai consolidata, che viene adottata nel caso di persone affette da infermità fisiche è quella di cercare di preservare, nel limite del possibile, la loro mobilità. A tal fine, l’autorità cantonale può, per esempio, autorizzare tutta una serie di adattamenti tecnici (anche ingenti) del veicolo a motore. In virtù dei principi generali del diritto amministrativo, questo stesso margine d’azione potrebbe essere sfruttato anche in presenza di altri deficit clinici, ma all’atto pratico molti Cantoni non ne fanno uso. Si propone pertanto di menzionare la possibilità di cui dispone il titolare della licenza di far verificare le limitazioni di cui al capoverso 2 come alternativa alla soppressione dell’autorizzazione a condurre. La verifica sarà effettuata soltanto dietro presentazione di un certificato favorevole rilasciato da un medico che possiede l’autorizzazione di livello 3.

Cpv. 2

Questa disposizione consente alle autorità cantonali di rilasciare licenze di condurre in cui sono iscritte le limitazioni giudicate più opportune per la persona in esame.

Sono ammesse limitazioni:

- geografiche (p. es. permesso di guidare soltanto in un dato percorso o una data zona);

- temporali (p. es. divieto di guidare la notte);

- relative a determinati tipi di strade quali strade principali o secondarie (p. es. divieto di guidare in autostrada);

- relative a determinati tipi di veicoli (p. es. soltanto veicoli il cui genere di costruzione permette velocità massime di 45 km/h);

- relative a veicoli adattati o attrezzati in modo personalizzato (p. es. soltanto veicoli con cambio automatico, telecamera per la retromarcia, assistente alla frenata, ecc.).

Titolo prima dell’art. 28

Il numero 131 contempla ora anche gli esami di verifica dell’idoneità alla guida secondo l’articolo 15d capoverso 1 LCStr (nella versione del 15 giugno 2012).

Art. 29 cpv. 1

Il diritto vigente prevede la possibilità di ordinare una corsa di controllo non solo in caso di dubbi circa le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, ma anche per verificare se un conducente conosce e sa applicare le norme della circolazione (p. es. qualora un conducente presentas-

bis

se domanda di conversione della licenza di condurre straniera [art. 42 cpv. 3 OAC]).

Nell’articolo 14 LCStr (versione del 15 giugno 2012) è stata introdotta la definizione del concetto di idoneità alla guida (cpv. 2) e di capacità di condurre (cpv. 3). Se si mantenesse, come nel diritto vigente, soltanto l’espressione «idoneità alla guida» si potrebbe lasciare intendere, a torto, che la corsa di controllo può essere ordinata soltanto in caso di dubbi sull’idoneità alla guida.

La revisione offre inoltre l’opportunità di chiarire: