Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine

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K163-0758

Cpv. 7

Viene qui disciplinato il diritto transitorio applicabile agli psicologi del traffico che, all’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza, sono autorizzati a redigere personalmente perizie, ma non a sottoscriverle. Non avendo il livello di formazione necessario, devono infatti far revisionare le proprie perizie da uno psicologo del traffico con più esperienza.

Allegato 1

In generale

All’attuale suddivisione in tre gruppi medici si deve prediligere la suddivisione in due gruppi utilizzata nell’UE. Nell’ambito della presente revisione occorre inoltre adeguare la nomenclatura medica e la sistematica agli standard attuali delle scienze mediche e accordare maggiore attenzione alla rilevanza delle singole malattie dal punto di vista della medicina del traffico. Per questo motivo le malattie neurologiche e i disturbi psichici sono enumerati separatamente (diritto vigente: riportati entrambi alla voce «Sistema nervoso»). Il nuovo allegato include inoltre l’assunzione di stupefacenti e i disturbi cerebrali di origine organica. Le malattie della «gabbia toracica e colonna vertebrale» e delle «membra» fanno parte di un unico numero («Malattie della colonna vertebrale e dell’apparato locomotore»). Sono altresì riassunte in un’unica voce le malattie degli organi respiratori e addominali. In virtù della loro notevole rilevanza sotto il profilo della medicina del traffico, anche le malattie metaboliche costituiscono un numero separato. Date le numerose possibilità di adattamento dei veicoli, i requisiti minimi relativi alla statura sono stati cancellati perché ormai superflui.

Vista e udito

a) Vista

Le principali novità riguardano la vista: i valori dell’acuità visiva e i limiti del campo visivo devono essere adeguati ai requisiti europei in uso. Per la Svizzera questo comporta un allentamento degli attuali requisiti minimi. Visto l’elevato numero di conducenti di veicoli a motore che ogni giorno provengono dall’Unione europea, non si giustifica il fatto che in Svizzera valgano requisiti minimi più severi. In due casi la legislazione elvetica intende tuttavia rimanere più severa di quella europea. Il primo caso riguarda i requisiti minimi per l’acuità visiva del primo gruppo medico (categorie di licenze non professionali): attualmente per i monocoli vale un’acuità visiva minima di 0,8, mentre la direttiva 2009/113/CE prevede un valore di 0,5. Per questo gruppo di persone, gli esperti in materia di circolazione stradale propongono un valore minimo di 0,6. Il secondo caso riguarda i requisiti minimi per l’acuità visiva dei conducenti professionali di veicoli a motore: conformemente alla direttiva 2009/113/CE, l’acuità visiva minima dell’occhio più sano deve essere di 0,8 e dell’occhio meno sano di 0,1. Data la grande responsabilità dei conducenti professionali, in Svizzera per l’occhio meno sano si propone di adottare un valore minimo di 0,5.

L’esperienza in materia di circolazione stradale dimostra che i valori di acuità visiva proposti per il primo gruppo medico sono per sé troppo esigui sia per la visione binoculare (0,5 / 0,2) che per quella monoculare (0,6). In più, se i controlli sono inaccurati, vi è il rischio che l’acuità visiva sia ancora più ridotta. Per evitare che ciò si verifichi, l’acuità visiva deve essere controllata anche da un oftalmologo, purché in occasione di un primo controllo l’acuità visiva con o senza ausilio sia inferiore a 0,7 / 0,2 (visione binoculare) o a 0,8 (visione monoculare). Una regolamentazione di questo tipo esiste per esempio anche in Germania.

b) Udito

Ai sordi affetti da visione monoculare non deve più essere vietata la guida di veicoli. Effettivamente queste persone acquisiscono tutte le informazioni solo da un occhio, ma sono abituati a questa situazione, anche quando sono alla guida di un veicolo.

Per quanto riguarda il secondo gruppo medico, in futuro non sarà più necessario che i conducenti soddisfino i requisiti minimi senza apparecchio acustico. In passato, l’uso di apparecchi acustici durante la guida era spesso sconsigliato, perché gli apparecchi allora sul mercato non consentivano di distinguere tra i rumori circostanti e i rumori nel veicolo. Invece di contribuire a una maggiore sicurezza stradale, causavano quindi un’amplificazione dei fastidiosi rumori di fondo, irritando i conducenti con difficoltà uditive. Gli apparecchi acustici attualmente sul mercato sono invece di ottima qualità. Pertan-