Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine
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K163-0758
Conformemente alla nuova disposizione, è sufficiente che il medico o l’ottico in questione operi in Svizzera. Chi ha concluso i propri studi di medicina od oftalmologia all’estero e intende esercitare la professione in Svizzera deve presentare alla Commissione delle professioni mediche una domanda per ottenere il riconoscimento (equivalenza) del proprio diploma o un’attestazione del livello (classificazione del diploma estero secondo i corrispondenti livelli di formazione svizzeri) (art. 15 LPMed). In questo modo si garantisce che tutti i medici e gli ottici che eseguono l’esame sommario della vista cui si sottopongono i conducenti di veicoli a motore abbiano una formazione comparabile (garanzia della qualità).
Per motivi di sistematica, gli ultimi due periodi della disposizione in vigore sono stati integrati nel capoverso 2.
Cpv. 2
Secondo il diritto in vigore, chi presenta domanda per una licenza di condurre di una categoria professionale deve sottoporsi anche a un esame per controllare lo strabismo e la pupillomotricità. Nella nuova disposizione si è deciso di rinunciare a questi esami per le ragioni illustrate qui di seguito.
Lo strabismo è problematico soltanto per le attività che richiedono la messa a fuoco da vicino. Quando si è alla guida di un veicolo, lo strabismo può quindi incidere soltanto nel campo visivo che si estende fino al cofano, dopodiché entra in gioco la visione tridimensionale; in altre parole, lo strabismo non è un’anomalia della funzione visiva rilevante nell’ottica della circolazione stradale.
Durante l’esame della pupillomotricità viene verificato se il grado di restrizione (miosi) o dilatazione (midriasi) della pupilla è eccessivo. L’autorità cantonale convoca gli autisti di professione a un esame svolto da un medico con apposita formazione prima che venga rilasciata loro una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone (cfr. art.11a cpv. 1 lett. a e b AP OAC). Durante questo esame vengono tra l’altro individuati i problemi di salute all’origine di una miosi o una midriasi. La lettera b del capoverso 2 in vigore contiene pertanto una disposizione superflua che può essere stralciata in sede di revisione.
Cpv. 3
Si specifica che il termine di riferimento per l’esame della vista è il momento della presentazione della domanda per il rilascio di una licenza.
Art. 11
bis
Cpv. 2
Il modulo riportato nell’allegato 3 dell’ordinanza in vigore non risponde alle esigenze riscontrate nella prassi laddove all’autorità cantonale debba essere comunicato unicamente il risultato dell’esame oftalmologico. Viene quindi introdotto un modulo a parte.
Cpv. 4
Rispetto al diritto in vigore, la disposizione in oggetto prevede che lo psicologo del traffico che redige la perizia sia munito di un’apposita autorizzazione cantonale.
Viene inoltre precisato che il termine di riferimento per il rilascio della perizia è il momento della presentazione della domanda.
Art. 11a
Viene ora definito chiaramente chi è autorizzato a svolgere gli esami in questione.
Rubrica
In futuro, qualsiasi medico munito di autorizzazione per eseguire esami medici in materia di circolazione stradale potrà fungere da «medico di fiducia» dell’autorità cantonale. Il termine «medico di fiducia», tuttavia, non comparirà più nella rubrica di questo articolo né in quella dell’articolo 27 AP OAC. Non verrà inoltre più impiegato il termine, troppo vago, di «istituto incaricato degli esami speciali».