Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine
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K163-0758
Cpv. 1
Gli autisti di professione devono sottoporsi a una visita eseguita da un medico che possiede almeno l’autorizzazione di livello 2.
Cpv. 2
Nel caso di candidati a una licenza di condurre o a una licenza per allievo conducente appartenente a una categoria non professionale che sono affetti da un’infermità fisica o che hanno compiuto 65 anni, la visita deve essere eseguita da un medico che possiede almeno l’autorizzazione di livello 3. Per eseguire queste visite sono infatti necessarie conoscenze più approfondite in materia di medicina del traffico rispetto a quelle che si richiedono per visitare candidati più giovani e senza infermità fisiche.
Cpv. 3
Nel modulo attualmente usato per notificare il risultato della visita all’autorità cantonale (all. 3 OAC) il medico che ha eseguito la visita deve semplicemente indicare se il paziente è idoneo alla guida (eventualmente a determinate condizioni). Nel nuovo capoverso 3 si prevede invece espressamente la possibilità di raccomandare all’autorità cantonale (mediante il modulo dell’all. 3 n. 2 AP OAC) che la valutazione finale venga fatta da un medico con un’autorizzazione di livello 3 o 4. Si intende così ridurre il rischio che il medico che esegue la visita si veda costretto a formulare una raccomandazione definitiva sull’idoneità alla guida laddove il suo parere possa essere influenzato per esempio da un rapporto medico-paziente di lunga durata oppure il risultato delle visite non sia concludente.
Cpv. 4
Servendosi del modulo riportato nell’allegato 3, il medico che ha eseguito la visita comunica all’autorità cantonale se la persona in questione è «idonea alla guida», «idonea alla guida a determinate condizioni» oppure «non idonea alla guida». Nel secondo caso, l’autorità cantonale deve sapere se, e con quali mezzi, sia necessario far verificare da un medico la conformità con le condizioni iscritte nella licenza. Occorre inoltre precisare quando la persona in questione deve sottoporsi a un eventuale controllo complementare affinché non vi siano dubbi sull’intervallo temporale che deve intercorrere tra il rapporto intermedio e la visita di controllo complementare. Esempi: il risultato della visita complementare dev’essere presentato insieme al rapporto intermedio oppure il rapporto intermedio dev’essere presentato dopo sei mesi e la visita di controllo complementare va eseguita dopo un anno.
I mezzi con cui un medico deve verificare l’osservanza delle condizioni raccomandate nel primo rapporto intermedio o dopo la visita di controllo complementare si desumono dal modulo riportato nell’allegato 3 (Risultato dell’esame di verifica dell’idoneità alla guida, n. 6) e non è pertanto necessario specificarli nel capoverso 4.
Sebbene, in linea di massima, il medico di fiducia non sia autorizzato a comunicare a un’autorità ufficiale alcun dato medico su un paziente (rapporto intermedio) perché vincolato dal segreto professionale, può comunque essere tenuto a dichiarare se una persona è o meno idonea alla guida. Qualsiasi altra informazione può invece essere trasmessa soltanto previa autorizzazione della persona interessata. All’interno del campo d’applicazione della legislazione stradale si può tuttavia supporre che il titolare della licenza abbia acconsentito alla trasmissione dei propri dati medici, dato che si attiene in tutta libertà alle fasi della procedura prescritte per il rilascio della licenza di condurre o del permesso per il trasporto professionale di persone (p. es. rapporto intermedio).
Cpv. 5
Il termine «epilettici» è ormai obsoleto ed è stato quindi modificato. Poiché, inoltre, non esistono dei cosiddetti «medici specialisti in epilessia», occorre adeguare anche questa espressione.
Nella pratica, viene di norma impiegato un modulo della Lega Svizzera contro l’Epilessia. Nel rapporto medico dovrebbero pertanto figurare tutte le parti riportate in questo modulo.
bis Art. 11a
L’articolo 25 capoverso 3 lettera e LCStr (nella versione del 15 giugno 2012) prevede che il Consiglio federale disciplini la procedura da seguire in caso di dubbi sull’idoneità alla guida.