Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine

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K163-0758

finalizzati a verificare l’idoneità alla guida) o l’autorizzazione di cui all’articolo 52 AP OAC (per eseguire gli esami psicologici in materia di circolazione stradale finalizzati a verificare l’idoneità alla guida). L’espressione «istituto designato ufficialmente» va adeguata di conseguenza.

Le perizie e i rapporti saranno riconosciuti soltanto se non risalgono a più di tre mesi prima. Questo termine temporale è modificato per uniformità con l’articolo 11 capoverso 4 OAC (domanda di una licenza per allievo presentata dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova).

Art. 24b

Cpv. 1

Poiché tutti i corsi di formazione frequentati sono oggi registrati nel sistema SARI (sistema per l’amministrazione, la registrazione e l’informazione) dell’Associazione dei servizi della circolazione, alcuni Cantoni evitano di inviare il modulo di cui all’allegato 4a in cui viene attestata la partecipazione alla formazione complementare. Nel terzo periodo (nuovo) della disposizione in oggetto si tiene conto della prassi diffusasi; i Cantoni vengono comunque lasciati liberi di scegliere se inviare o meno l’attestato servendosi dell’apposito modulo.

Cpv. 2

Conformemente al diritto vigente, i titolari di una licenza di condurre in prova che non hanno frequentato la formazione complementare durante il periodo di prova sono tenuti a recuperare tale formazione entro tre mesi. Una volta scaduto questo termine, la formazione complementare può essere recuperata soltanto se l’Ufficio federale delle strade (USTRA) autorizza una deroga alla pertinente disposizione legale (art. 150 cpv. 6 OAC).

Dall’esperienza maturata è tuttavia emerso che il termine di tre mesi è troppo breve e l’USTRA può prorogarlo soltanto in casi di rigore estremi, ossia se la mancata frequentazione della formazione complementare non dipende dal titolare della licenza (p. es. in caso di malattia prolungata, ferite gravi o lungo soggiorno di studio all’estero) oppure se la nuova formazione e il relativo esame creano disagi eccessivi alla persona in questione (p. es. impossibilità di superare l’esame teorico a causa di conoscenze linguistiche insufficienti). Non consentire a qualcuno di recuperare la formazione complementare può avere conseguenze di rilievo, come l’esclusione dal traffico motorizzato privato per un periodo prolungato pur non avendo commesso alcuna infrazione. Sotto il profilo della sicurezza stradale, una simile severità non è necessaria, dato che i neoconducenti non possono comunque guidare finché non hanno recuperato la formazione complementare. Per questa ragione, si propone di estendere a due anni il termine «ordinario», il che consentirebbe di evitare numerosi casi di rigore non necessari e, a volte, difficili da dimostrare.

Art. 24f cpv. 2 terzo periodo

L’espressione, troppo vaga, «di norma» viene sostituita con il rinvio, più preciso, alla riserva dall’articolo 24h capoverso 2 AP OAC.

Art. 24g cpv. 2

In seguito all’entrata in vigore, il 1° settembre 2009, dell’ordinanza sull’ammissione degli autisti (OAut; RS 741.521), la formazione minima dei conducenti di autocarri è stata sostituita con l’esame per ottenere il certificato di capacità per il trasporto di merci. Da allora l’obbligo di portare con sé il certificato di capacità è disciplinato nell’articolo 10 capoverso 4 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01). Essendo divenuto privo di oggetto, il secondo capoverso dell’articolo 24g può quindi essere abrogato.

Art. 24h

Le licenze di condurre hanno di norma una validità illimitata. Il Consiglio federale può tuttavia prevedere eccezioni applicabili alle persone domiciliate all’estero (art. 15c cpv. 1 e 2 LCStr nella versione del 15 giugno 2012). Si propone pertanto che il Consiglio federale faccia uso di questa competenza nell’articolo in oggetto.