Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine

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K163-0758

lettera a. Questa modifica, equiparando le carriole ai carri a mano della stessa larghezza per quanto riguarda le norme di illuminazione, ai carri a mano della stessa larghezza, garantisce che entrambi i tipi di veicoli, tra loro simili, possano essere riconosciuti tempestivamente dal restante traffico in condizioni di visibilità sfavorevoli.

6. Modifica dell’ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013)

Art. 2 cpv. 1 lett. i

Poiché nell’OCCS si rimanda ora all’ordinanza sui maestri conducenti (OMaeC; RS 741.522), l’elenco delle abbreviazioni viene adeguato di conseguenza.

Art. 5 cpv. 1

Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, della legge sul trasferimento del traffico merci (LTrasf; RS 740.1) è stata abrogata la legge dell’8 ottobre 1999 sul trasferimento del traffico. Il rimando alla LTrasf viene pertanto cancellato dalla nota a piè di pagina per essere integrato nel testo dell’ordinanza.

Art. 8

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), rendendo obsoleti i codici di procedura penale cantonali. Il riferimento alla procedura penale cantonale è pertanto abrogato e sostituito dal rimando al suddetto codice nazionale.

bis ter Art. 11 cpv. 6 e 12 cpv. 1 lett. a n. 1, 2 e 2

bis

In virtù dell’articolo 31 capoverso 2 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr;

7

RS 741.01) il Consiglio federale può proibire a determinate persone di guidare sotto l’influsso dell’alcol. L’articolo 11 capoverso 6 stabilisce in quali casi l’inosservanza di questo divieto è accertata mediante l’analisi dell’alito.

Le persone soggette al divieto di consumare bevande alcoliche di cui all’articolo 2a capoverso 1 dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) dovranno poter riconoscere il risultato della suddetta analisi fino a un valore dello 0,49 per mille; per i maestri conducenti che infrangono il divieto di consumare bevande alcoliche di cui all’articolo 17 OMaeC al di fuori delle lezioni pratiche di guida (ad es. durante i corsi di teoria della circolazione) questo valore è pari all’1,09 per mille. La ragione risiede nel fatto che l’inosservanza del divieto da parte dei maestri conducenti deve essere classificata come contravvenzione. Nell’ambito delle contravvenzioni i risultati possono essere di volta in volta riconosciuti apponendo la propria firma. Nonostante anche valori pari o superiori all’1,10 per mille rappresentino una contravvenzione, come per i conducenti di ciclomotori, il riconoscimento mediante apposizione della firma non è più possibile potendo sussistere incapacità di discernimento.

Se il risultato dell’analisi dell’alito non viene riconosciuto dalla persona interessata, deve essere ordinato un prelievo del sangue. Lo stesso vale per i maestri conducenti che, avendo infranto il divieto di consumare bevande alcoliche di cui all’articolo 17 OMaeC al di fuori delle lezioni pratiche di guida, non riconoscono il risultato dell’analisi dell’alito, o nel caso in cui il valore risultante dall’esame sia pari o superiore all’1,10 per mille.

Nel caso di persone soggette al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol, si parla di guida in stato di ebrietà in presenza di un valore compreso tra lo 0,50 e lo 0,79 per mille e di guida con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue a partire dallo 0,80 per mille.

7 Nella versione del 15 giugno 2012 (RU 2012 6299).