Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine

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K163-0758

to non è più importante che i requisiti minimi siano soddisfatti con o senza apparecchi acustici. Risulta tuttavia determinante soddisfare i requisiti minimi relativi all’udito.

Allegati 2 e 2a

Su richiesta delle autorità cantonali e degli specialisti in medicina del traffico, in futuro saranno forniti due moduli distinti: uno per il primo gruppo medico (licenze di condurre di una categoria non professionale) e uno per il secondo gruppo medico licenze di condurre di una categoria professionale). In questo modo le persone da esaminare potranno comprendere meglio i requisiti minimi da soddisfare e dunque accettare più facilmente un risultato negativo dell’esame.

Allegato 3

Il modello di modulo in uso è obsoleto e dunque di fatto non riesce più ad assolvere la sua funzione. Le autorità cantonali sono state così costrette a creare i propri moduli. Questa situazione è insoddisfacente poiché porta a disparità di trattamento e dunque anche a un’incertezza del diritto. Con il nuovo modello di modulo proposto si intende risolvere il problema.

bis

Rapporti medici da allegare: si rinvia alle spiegazioni relative all’articolo 11a capoverso 2 AP OAC.

Allegato 3a

Su richiesta delle autorità cantonali e degli specialisti in medicina del traffico, in futuro sarà fornito un unico modulo, a condizione che debba essere comunicato unicamente il risultato dell’esame oftalmologico. Secondo gli esperti, l’attuale modello di modulo è inadeguato poiché, oltre ai risultati dell’esame oftalmologico, vi vengono inseriti anche i risultati di altri esami.

Anche in futuro l’esito di un controllo della vista nell’ambito di un esame medico in materia di circolazione stradale dovrà essere comunicato alle autorità cantonali mediante il modulo previsto nell’allegato 3.

Allegato 4

Sono state apportate le modifiche rese necessarie dall’aggiornamento dell’allegato 1.

Numero 5.5

La parte di modulo contenente i risultati dell’esame sommario della vista va adeguata per tenere conto delle modifiche proposte nell’articolo 9 capoverso 2 AP OAC. Va inoltre menzionata esplicitamente la necessità di eseguire un esame oftalmologico nel caso in cui dai risultati dell’esame sommario della vista emerga che i requisiti minimi stabiliti non sono soddisfatti. I risultati di questo esame oftalmologico devono essere comunicati alle autorità cantonali mediante il modulo previsto nell’allegato 3a AP

bis

OAC (art. 11b cpv. 2 AP OAC). La presente revisione offre inoltre la possibilità di riformulare completamente il numero 5.5 semplificandone la comprensione.

Numero 6

Si rinvia alle spiegazioni relative all’articolo 11b capoverso 1 lettera d AP OAC.

Sanzioni penali

Adeguamento al nuovo articolo 97 LCStr.

Allegato 12 cifra V

I motoveicoli la cui velocità massima supera 30 km/h devono essere muniti di un sedile per il conducente (art. 119 lett. h in combinato disposto con l’art. 144 cpv. 7 dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, RS 741.41). La modifica proposta garantisce che l’esame pratico di conducente per ottenere una licenza di condurre della sottocategoria A1 sia eseguito con un motoveicolo «vero e proprio» (e non con monopattini giroscopici, monopattini con motori a benzina o elettrici o veicoli analoghi).