Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine

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K163-0758

2. Modifica dell’ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11)

Art. 2

Cpv. 4

Il divieto, a carico dei conducenti che effettuano il trasporto professionale di persone, di assumere bevande alcoliche viene ora disciplinato nell’articolo 2a capoverso 1 lettera b. Il capoverso 4 può pertanto essere abrogato.

Cpv. 5

Il divieto, a carico dei conducenti che effettuano il trasporto internazionale di viaggiatori concessionario e autorizzato, di assumere bevande alcoliche è ora disciplinato nell’articolo 2a capoverso 1 lettera

a. Il capoverso 5 può quindi essere abrogato.

Art. 2a

Cpv. 1

bis

Secondo l’articolo 31 capoverso 2 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr;

5

RS 741.01) , il Consiglio federale può proibire a determinate persone di guidare sotto l’influsso dell’alcol. Di questa competenza si è avvalso emanando la presente disposizione.

La natura professionale del trasporto di persone di cui alla lettera b viene definita nell’articolo 3 capo-

bis

verso 1 dell’ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR2; RS 822.222).

Cpv. 2

ter6

In virtù dell’articolo 31 capoverso 2 LCStr , il Consiglio federale stabilisce il tasso alcolemico a partire dal quale sussiste la guida sotto l’influsso dell’alcol. Tenendo presente che il campo di misura degli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia è compreso tra 0,05 e 3,00 per mille (all. 1 n. 1 dell’ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata [OMAA; RS 941.210.4]), fissare il valore limite a 0,10 per mille dovrebbe impedire la pratica di assumere una quantità di bevande alcoliche che consenta di restare al di sotto del limite legale, garantendo al tempo stesso che i valori rilevati possano essere classificati analiticamente in modo inequivocabile e che, ad esempio, mangiare frutta in fermentazione non comporti già un superamento dei limiti ammessi.

Art. 30

L’articolo 41 capoverso 1 LCStr e l’articolo 39 capoverso 2 ONC stabiliscono quando i veicoli devono circolare con le luci accese. La presente disposizione prescrive invece quali luci devono essere usate in tali casi e disciplina le relative eccezioni.

Cpv. 1

Dall’imbrunire al far del giorno, in caso di cattive condizioni di visibilità e nelle gallerie, durante la marcia dovranno essere usati in linea di principio i fari a luce anabbagliante. Sui veicoli a motore che ne sono sprovvisti (ad es. art. 120 lett. c dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali [OETV; RS 741.41]), si dovranno usare le luci previste nei singoli casi ovvero le luci di posizione o anche in luci non precisate (ad es. art. 216 cpv. 1 OETV).

Cpv. 2

La presente disposizione, volta ad attuare il nuovo obbligo di tenere le luci accese durante il giorno, è limitata agli autoveicoli e ai motoveicoli, sui quali dovranno essere usati i fari a luce anabbagliante o le luci di circolazione diurna. Sono esonerati da tale obbligo gli autoveicoli e i motoveicoli immatricolati per la prima volta prima del 1970 nonché i restanti tipi di veicoli.

5 Nella versione del 15 giugno 2012 (RU 2012 6299). 6 Nella versione del 15 giugno 2012 (RU 2012 6300).