Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine
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K163-0758
Cpv. 3
Il diritto vigente stabilisce che nelle località occorre evitare, se possibile, di usare i fari di profondità. In sede di revisione, si propone di fare in modo che il loro uso venga completamente bandito all’interno delle località.
Per quanto riguarda l’incrocio con altri utenti della strada e veicoli su rotaia, sarà richiesto unicamente di passare per tempo dai fari di profondità agli anabbaglianti, rinunciando a precisare (in metri) tale tempestività, da un lato perché queste distanze possono difficilmente essere valutate dagli utenti della strada, dall’altro perché possono essere notevolmente influenzate dalle circostanze concrete. Il caso in cui un conducente proveniente in senso inverso chiede, attraverso l’uso intermittente dei fari di profondità, di passare ai fari a luce anabbagliante non viene espressamente menzionato perché questo segnale serve più che altro a richiamare l’attenzione sul fatto che l’obbligo di commutare le luci non è stato rispettato tempestivamente.
Cpv. 4
L’uso dei fari fendinebbia e dei fari fendinebbia di coda rimane invariato. Tuttavia, invece di vincolare l’utilizzo di queste luci a una distanza di visibilità espressa in metri, viene posta come condizione unicamente sarà una visibilità notevolmente ridotta (p. es. a causa della nebbia).
Cpv. 5
La proposta prevede che, in caso di fermata prolungata, non sia più obbligatorio utilizzare le luci di posizione, dato che non tutti i veicoli ne sono dotati.
Art. 31
Cpv. 1
Dalla LCStr si deduce che i veicoli in sosta devono avere le luci accese soltanto al di fuori dei parcheggi e in condizioni d’illuminazione insufficienti e che i veicoli non a motore aventi le ruote disposte in senso longitudinale non sono soggetti a quest’obbligo.
Si propone che per tutti i veicoli a motore in sosta, invece delle luci di posizione, siano sufficienti le luci di posteggio dal lato del traffico. Nella nuova disposizione vengono inoltre menzionati i veicoli che non sono dotati di luci di posizione o di posteggio (ad es. veicoli a motore con una velocità massima di 10 km/h o carri a mano provvisti di motore). Questi dovranno usare le luci prescritte nell’articolo 30 capoverso 1 ONC.
Cpv. 2
Si propone che all’interno delle località e sui veicoli (a motore e non) aventi le ruote disposte in senso longitudinale non siano necessari dispositivi di illuminazione se il veicolo è dotato di catarifrangenti.
Art. 32
Cpv. 1
Al principio secondo il quale le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati devono essere accese contemporaneamente a quelle del veicolo trattore viene fatta un’eccezione nel caso in cui siano accese le luci di circolazione diurna del veicolo trattore.
Cpv. 2
La regola secondo la quale le luci di lavoro possono essere utilizzate solo per il tempo indispensabile per effettuare i lavori viene estesa alle luci orientabili.
Art. 39 cpv. 2
Si propone che in questa disposizione venga sancito unicamente l’obbligo di accendere le luci nelle gallerie, non specificando cioè il tipo di luci da usare, già sancito dall’articolo 30 ONC.