Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine

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K163-0758

ter Art. 11a

Per i candidati a una licenza per allievo conducente, a una licenza di condurre o a un permesso per il trasporto professionale di persone le conseguenze di un risultato negativo delle visite di cui all’articolo 11a possono avere un’incidenza non trascurabile. Nel caso peggiore (dal loro punto di vista), non saranno autorizzati a condurre veicoli a motore. Per questa ragione, deve essere data loro la possibilità, se lo richiedono, di sottoporsi a una visita complementare per ottenere il parere di un secondo medico. La stessa regola si applica se una persona contesta il risultato dell’esame medico periodico in

ter

materia di circolazione stradale (art. 27 cpv. 1 AP OAC).

Art. 11b

Cpv. 1 lett. a, b e c

In linea di massima (lett. a e c), ogni qualvolta sussistano dubbi sull’idoneità alla guida di una persona, occorre dapprima ordinare una visita medica. Il medico incaricato di eseguire la visita valuta la rilevanza che la malattia individuata riveste sotto il profilo della medicina del traffico e stabilisce se raccomandare all’autorità cantonale di procedere ad ulteriori accertamenti (p. es. esame psicologico in materia di circolazione stradale, corsa di controllo o esame funzionale) prima di prendere la decisione definitiva sull’idoneità alla guida del conducente in questione.

Fanno eccezione i casi (lett. b) in cui, manifestando sin da subito un problema di natura caratteriale, la persona esaminata può essere invitata a consultare direttamente uno psicologo del traffico riconosciuto dall’autorità cantonale, ossia in possesso di un’autorizzazione secondo l’articolo 52 AP OAC.

L’aggettivo «medica», aggiunto nella disposizione della lettera a, comprende anche l’«attitudine psichica» che, nel diritto vigente, è erroneamente disciplinata alla lettera b.

Essendo quindi inclusa nel concetto di «idoneità medica», l’espressione «attitudine psichica» nell’attuale lettera b può essere stralciata. Lo stesso ragionamento si applica all’espressione «visita psichiatrica» (attuale lett. b), anch’essa stralciata.

Cpv. 1 lett. d

La modifica introdotta è di natura puramente formale ed è motivata dalla revisione del 19 dicembre

1

2008 del Codice civile svizzero, entrata in vigore il 1° gennaio 2013. La revisione ha introdotto la curatela quale unico istituto giuridico applicabile alle persone maggiorenni, in sostituzione delle misure tutelari precedentemente in vigore (ossia la tutela, l’assistenza legale e la curatela). Nel caso di minorenni, viene mantenuto l’istituto della tutela anche nel nuovo diritto. All’«interdizione» è inoltre suben-

2

trata la «curatela generale» .

Cpv. 2

Modifica di natura puramente formale (cfr. commento alla rubrica dell’art. 11a AP OAC).

Art. 11c cpv. 3

Poiché l’espressione tedesca «medizinische [...] Gutachten», impiegata nel diritto vigente, è troppo vaga, nella nuova disposizione viene precisato chi redige le perizie in oggetto (nella versione italiana, gli autori delle perizie erano già esplicitati e viene quindi semplicemente aggiunto che i medici in questione devono possedere l’autorizzazione di livello 1−4). Oltre alle perizie occorre inoltre menzionare i

bis

rapporti medici (cfr. art. 11a cpv. 2 AP OAC: «rapporto intermedio» e art. 11a cpv. 5 AP OAC: «rapporto [...] di uno specialista con titolo di perfezionamento in neurologia»).

Per coerenza lessicale all’interno del testo, nella versione tedesca occorre inoltre sostituire l’aggettivo «verkehrspsychologische» con il sostantivo «Verkehrspsychologen», esplicitando cioè anche in questo caso chi redige le perizie di psicologia del traffico.

In futuro l’autorità cantonale designerà l’istituto incaricato di svolgere gli accertamenti rilasciando l’autorizzazione di livello 1, 2, 3 o 4 (per eseguire gli esami medici in materia di circolazione stradale

1 http://www.admin.ch/ch/i/as/2011/725.pdf.

2 Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione): http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/6391.pdf.