Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
K163-0758
Cpv. 1
Gli autisti di professione domiciliati all’estero che guidano veicoli a motore immatricolati in Svizzera devono sottoporsi a esami medici periodici in materia di circolazione stradale. In mancanza di un domicilio in Svizzera, tuttavia, non è sempre semplice far pervenire la convocazione agli esami periodici, il che significa che, nella prassi, l’accertamento medico non è eseguito sistematicamente. Considerata tuttavia l’importanza, in termini di sicurezza stradale, di verificare a intervalli regolari l’idoneità alla guida degli autisti di professione, i Cantoni devono avere la facoltà di richiedere che, in caso di persone domiciliate all’estero, la licenza di condurre abbia una validità limitata. In questo modo sarà l’autista stesso a doversi assicurare di sottoporsi per tempo agli esami prescritti per non perdere la propria licenza.
Cpv. 2 e 3
In alcuni Paesi gli immigrati non possono ottenere una licenza di condurre nazionale semplicemente scambiandola con la propria. Vengono tuttavia autorizzati a impiegare la licenza del Paese d’origine. Se quest’ultima va persa o viene distrutta, il titolare resta privo di licenza di condurre. Poiché, spesso, l’attestato dell’autorizzazione a condurre ottenuta in Svizzera, rilasciato dall’autorità d’ammissione del Cantone di domicilio, non viene riconosciuto all’estero, occorre consentire al Cantone in questione di rilasciare una licenza di condurre di validità limitata.
Titolo prima dell’art. 26 e art. 27 cpv. 1, frase introduttiva
Conformemente alle lettere e ed f dell’articolo 25 capoverso 3 LCStr (nella versione del 15 giugno 2012), il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulle modalità di svolgimento dell’«esame di verifica dell’idoneità alla guida». Per ragioni di ordine formale, l’espressione «visita di controllo» è pertanto sostituita con «esami di verifica periodici».
Art. 27
Cpv. 1 lett. a e b
Modifiche di ordine redazionale.
Cpv. 1 lett. c
Nella prassi, i conducenti di veicoli a motore sono tenuti a farsi visitare dal medico di fiducia designato dall’autorità cantonale non soltanto «dopo gravi ferite dovute a incidenti o dopo gravi malattie», ma anche se tali ferite o malattie non sono ancora guarite. L’interpretazione letterale della formulazione impiegata nel diritto vigente può invece lasciare intendere che i conducenti che soffrono ancora di tali ferite o malattie non sono tenuti a sottoporsi agli esami medici periodici in materia di circolazione stradale. Di qui la necessità di precisare la disposizione della lettera c.
Cpv. 2
Attualmente le autorità cantonali possono affidare l’esecuzione degli esami periodici dei conducenti che hanno compiuto 70 anni al medico di fiducia (medico ufficiale) oppure al medico curante (medico di famiglia). In futuro, questa distinzione non sarà più rilevante; il fattore determinante sarà costituito dal fatto che gli esami medici periodici in materia di circolazione stradale vengano eseguiti, ovunque in Svizzera, sulla base di criteri oggettivi e standardizzati e da specialisti che hanno ricevuto una formazione idonea (medici con almeno l’autorizzazione di livello 1; cfr. art. 47 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con l’art. 48 cpv. 1 AP OAC). Per fare in modo che i medici di famiglia non debbano trovarsi ad affrontare conflitti d’interesse, occorrerà istituire reparti specializzati incaricati di effettuare un secondo esame (con medici aventi almeno un’autorizzazione di livello 3). In caso di dubbi sull’idoneità alla guida della persona visitata, il medico di famiglia avrebbe quindi la possibilità, in qualsiasi Canto-
bis
ne egli eserciti, di far effettuare un secondo esame presso uno di questi reparti (art. 27 cpv. 1 AP OAC e art. 47 cpv. 2 lett. c n. 4 in combinato disposto con l’art. 48 cpv. 3 AP OAC).
Gli esami medici periodici in materia di circolazione stradale (di conducenti di veicoli a motore che soffrono o hanno sofferto di gravi ferite dovute a incidenti o di malattie gravi) potranno comunque continuare ad essere affidati al medico curante, a condizione però che quest’ultimo possieda almeno un’autorizzazione di livello 3 (art. 47 cpv. 2 lett. c n. 3 in combinato disposto con l’art. 48 cpv. 3 AP OAC).