Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 28 pagine

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me quando si tratta di disciplinare la pubblicazione di testi internazionali vincolanti per la Svizzera e che entrano in linea di conto per la pubblicazione nella RU.

Cpv. 3

Conformemente al diritto vigente i trattati la cui durata di validità non supera i sei mesi e quelli di portata limitata non sono in linea di massima pubblicati, fatte salve le eccezioni previste dal Consiglio federale nell’ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali. Ne consegue che i trattati contenenti norme di diritto, a seconda della loro portata o della loro durata di validità, sono obbligatoriamente pubblicati oppure possono essere pubblicati soltanto in casi eccezionali. Questa differenziazione non è fondata in primo luogo su un criterio materiale, ma su una delimitazione delle competenze in materia di conclusione dei trattati internazionali tra Parlamento e Consiglio federale, rispettivamente – ai sensi dell’articolo 48a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) – tra Governo e dipartimenti o uffici. Per stabilire se un trattato è di portata limitata ai sensi dell’articolo 3 LPubl si impiegano per analogia i criteri dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Tuttavia il semplice fatto che un trattato non sia abbastanza importante per essere sottoposto all’Assemblea federale non dovrebbe avere come conseguenza la sua mancata pubblicazione. Questo è contrario ai principi di trasparenza e di accessibilità del diritto che stanno alla base del diritto della Confederazione in materia di pubblicazioni ufficiali.

Nella prassi il Consiglio federale fa ampiamente uso della possibilità della pubblicazione eccezionale di trattati di portata limitata: la maggior parte dei trattati conclusi nell’ambito delle sue competenze sono infatti pubblicati. Per quanto concerne i dipartimenti e gli uffici viene pubblicata invece solo una piccola parte dei trattati conclusi. Questo non dipende esclusivamente dal contenuto di questi trattati, ma anche dall’interpretazione restrittiva dell’eccezione al principio di non pubblicazione dei trattati di portata limitata e dal fatto che dipartimenti e uffici possono decidere autonomamente in merito alla pubblicazione.

In alcuni ambiti vi è stata un’equiparazione del trattamento del diritto nazionale e del diritto internazionale, poiché l’importanza di quest’ultimo è fortemente aumentata. Questo vale in particolare per i diritti politici (cfr. art. 140 e 141 della Costituzione federale, Cost.9) e per la procedura di consultazione (cfr. art. 3 cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 200510 sulla procedura di consultazione, LCo). Nell’ambito della pubblicazione ufficiale, di conseguenza, sarebbe dovuta succedere la stessa cosa. Nel diritto nazionale gli atti che contengono norme di diritto vanno emanati sotto forma di legge o di ordinanza, che in linea di principio vanno pubblicate nella RU e nella RS. Si dovrebbe pertanto introdurre il principio secondo cui un testo normativo, che contiene norme di diritto – sia esso un atto normativo nazionale o internazionale – debba essere pubblicato a prescindere dalla sua importanza materiale. Questo non significa che si debbano pubblicare tutti i trattati di portata limitata.

Sono interessati soltanto quelli che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne (art. 3 cpv. 1 lett. b A-LPubl). Contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono

8 SR 172.010

9RS 101

10 RS 172.061