Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 28 pagine
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forma di liste e note a piè di pagina in seno agli atti normativi che contengono il rinvio. All’occorrenza sarà inoltre allestito uno speciale registro.
In primo luogo si tratta di norme private e di atti giuridici dell’Unione europea (UE) che il diritto svizzero dichiara applicabili. Vi sono sempre più offerte Internet che propongono raccolte di testi normativi in varie materie e all’indirizzo di determinate cerchie di persone. In queste circostanze, per i non iniziati può risultare difficile identificare fra le varie offerte quelle effettivamente provenienti da fornitori ufficiali di prestazioni. Può succedere che i documenti raccolti da terzi non siano aggiornati allo stato attuale. Versioni superate possono indurre in errore i cittadini. Con il cambiamento della versione determinante a favore della versione elettronica, l’indicazione di fonti affidabili in Internet per le pubblicazioni ufficiali assume un’importanza ancor maggiore. Il legislatore deve pertanto indicare un rimando che indirizzi all’organo che ha pubblicato ufficialmente il testo. Già attualmente l’articolo 9 capoverso 4 lettera c OPubl prevede di inserire in una nota a piè di pagina un rimando a una pagina Internet per consultare il testo o quantomeno per ordinarne una copia cartacea. È fatta salva l’indicazione di un organo generalmente conosciuto quale in particolare la Gazzetta ufficiale dell’UE.
Cpv. 3
A differenza dell’articolo 5 LPubl, l’articolo 5 A-LPubl deve soltanto disciplinare in quali condizioni è possibile pubblicare un testo mediante rimando, dunque al di fuori della RU, della RS e del FF, così come l’affidabilità dei rimandi. L’articolo 13a A-LPubl relativo agli ulteriori contenuti della piattaforma di pubblicazione indica dove sono accessibili i testi ai quali si rimanda.
Art. 6
Agli atti normativi della Confederazione nonché ai trattati e alle risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna14 della Svizzera non deve essere applicato l’obbligo di pubblicazione. La rinuncia alla pubblicazione per motivi di sicurezza corrisponde già alla prassi attuale, per esempio per certi trattati internazionali e norme dell’UE che sono stati dichiarati applicabili alla Svizzera. Di regola i trattati internazionali stessi prevedono la loro non pubblicazione e la Svizzera è vincolata in quanto parte. La segretezza può funzionare soltanto se tutte le parti vi si attengono. La non pubblicazione viene attualmente assimilata – a torto – alla pubblicazione mediante rimando all’indirizzo di una piccola cerchia di persone (art. 5 cpv. 1 lett. a LPubl).
La limitazione prevista nel diritto vigente all’ambito della difesa nazionale, ossia all’ambito militare in senso stretto, non corrisponde più alle realtà dell’epoca odierna in cui i confini delle varie forme di minaccia alla sicurezza sono sempre più sfumati. La legge sulle pubblicazioni ufficiali del 198615 impiegava del resto il concetto di «difesa integrata» – ora non più in uso – più ampio di quello del diritto vigente. Vi è inoltre uno sfasamento tra la formulazione attuale e quella utilizzata nell’articolo 7 capoverso 1 lettera c della legge del 17 dicembre 200416 sulla traspa-
14 In merito alle nozioni di sicurezza interna o esterna, vedere il rapporto del Consiglio federale del 3 mar. 2012 in adempimento del postulato Malama (10.3045 Sicurezza interna: chiarire le competenze) (FF 2012 3973, in particolare pag. 3990 seg.).
15 RU 1987 600
16 RS 152.3