Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

renza (LTras) per la limitazione dell’accesso a documenti ufficiali, che menziona chiaramente la «sicurezza interna o esterna». Non vi è tuttavia l’intenzione di aumentare considerevolmente rispetto a oggi il numero di tali testi non pubblicati per le ragioni summenzionate. L’ordinanza dovrà definire i criteri in modo più dettagliato. Per completezza va indicato che in casi specifici, anche se è prevista la non pubblicazione di un testo, si può arrivare all’applicazione della LTras.

Il nuovo capoverso 2 specifica che gli atti normativi non pubblicati si applicano nei confronti dei diretti interessati soltanto se sono stati comunicati loro direttamente.

Art. 7

La rubrica e il capoverso 1 corrispondono al diritto vigente.

Per unificare la terminologia e per tenere conto della nuova categoria di testi secondo l’articolo 4 lettera c A-LPubl nel capoverso 2 il termine «i trattati» è sostituito dall’espressione «i trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4».

Cpv. 3

La LPubl prevede attualmente due tipi di pubblicazione nella RU: la pubblicazione ordinaria e quella straordinaria. In linea di massima i testi devono essere pubblicati nella RU almeno 5 giorni prima della loro entrata in vigore (procedura ordinaria). Detto termine continuerà a essere utile come in passato per garantire la pubblicazione dei testi normativi prima della loro entrata in vigore.

Eccezionalmente un atto normativo può tuttavia essere pubblicato al più tardi il giorno stesso della sua entrata in vigore. Questo si può rivelare necessario per assicurare la sua efficacia in caso di urgenza (art. 165 Cost.) oppure a causa di circostanze straordinarie. La pubblicazione straordinaria segue attualmente l’iter previsto nel capitolo 1 sezione 5 della OPubl, in cui vengono stabilite le possibili forme di pubblicazione (pagina Internet della CaF, radio e televisione, comunicati stampa, circolari ecc.), il contenuto e la procedura (in particolare la trasmissione ai servizi cantonali designati, presso i quali i testi potranno essere consultati).

Negli ultimi anni la procedura per la pubblicazione straordinaria è stata utilizzata talmente spesso (30 casi nel 2010, 82 nel 2011), che l’aggettivo «straordinaria» pare viepiù aver perso significato. Con il cambiamento della versione determinante la pubblicazione in Internet passa da semplice offerta informativa supplementare, rispettivamente da mezzo per la pubblicazione straordinaria, a mezzo per la pubblicazione ordinaria ufficiale.

Con la possibilità della pubblicazione in linea quotidiana la maggior parte delle pubblicazioni straordinarie attualmente effettuate perde interesse. Infatti, i cinque giorni e mezzo necessari oggi per la produzione e la distribuzione dei testi cartacei in futuro non saranno più computati nel calcolo dei termini per la pubblicazione ordinaria.

Da un attento esame delle pubblicazioni straordinarie nel periodo 2010–2012 risulta che in effetti una quota di esse è avvenuta per assicurare l’efficacia dei documenti pubblicati, mentre un’altra parte è stata motivata da un tipo di urgenza che però non è la stessa di cui tratta l’articolo 165 Cost. Di regola si tratta della pubblicazione di