Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 28 pagine

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Art. 10

Il capoverso 1 prevede già la pubblicazione obbligatoria nella RU delle rettifiche di errori che modificano il senso degli atti normativi del diritto nazionale. Nel diritto vigente vi è però una lacuna per quanto concerne lo stesso tipo di errori nei testi di diritto internazionale. Nella misura in cui la possibilità sia prevista dalle parti (mediante la decisione di un organo competente o uno scambio di note), l’avamprogetto consente di effettuare una rettifica formale anche nei testi internazionali.

Il capoverso 2 colma un’altra lacuna esistente nel caso in cui la pubblicazione di una legge federale oppure di un decreto federale nel FF o nella RU contenga un errore che ne modifica il senso che però non figurava nel testo in votazione finale. Oggi la Commissione parlamentare di redazione in un simile caso non può decidere una rettifica ai sensi dell’articolo 58, poiché il «testo originale» era corretto. In questi rari casi, per porre rimedio all’errore, la Cancelleria federale dovrà consultare previamente la Commissione di redazione o la sua segreteria. In tal modo sarà rispettata la priorità del Parlamento sull’esecutivo nell’ambito legislativo. Va da sé che anche per questo tipo di rettifica (come in caso di rettifiche decise dalla Commissione di redazione) l’adeguamento del testo nella RS sarà sottolineato mediante una nota a piè di pagina, senza che sia necessario menzionarlo in modo particolare nella legge. La Cancelleria federale avrà premura di indicare chiaramente che si tratta di una modifica effettuata d’intesa con la Commissione parlamentare di redazione.

Art. 11

Il compito principale della RS rimane quello di mettere il diritto vigente, in forma consolidata, a disposizione degli utenti i quali,secondo il principio della fiducia, in linea di massima possono fare affidamento su questa pubblicazione. Tuttavia, in caso di divergenze fa fede la RU.

La versione elettronica della RS viene già oggi costantemente aggiornata (di regola giornalmente). La versione cartacea e quella su DVD sono invece aggiornate con frequenza trimestrale e il loro contenuto rimane pertanto statico. La versione cartacea presenta inoltre il problema dell’aggiornamento manuale, che richiede molto lavoro ai clienti e può essere fonte di errori. Questi motivi – oltre a ragioni meramente pratiche – spiegano perché attualmente la RS viene consultata prevalentemente in linea.

La prassi pluriennale di non pubblicare nella RS i decreti d’approvazione privi di norme di diritto viene codificata nella lettera a.

La riserva per i testi aventi una breve durata di validità ha perso importanza già da parecchi anni, poiché la RS in linea può essere aggiornata giornalmente. Il Consiglio federale non ha mai fatto uso di detta competenza. Si propone pertanto di abrogare il capoverso 2.

Art. 12 cpv. 3

Il capoverso 3 vigente prevede che anche le rettifiche e gli adeguamenti informali di atti normativi dell’Assemblea federale siano retti dal diritto parlamentare. Nel caso di errori che non cambiano il senso del testo, per esempio quelli causati dalla Cancelleria federale stessa, questa disposizione non è tuttavia giustificata. Infatti già