Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 28 pagine
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siglio federale sia di prendere una decisione applicabile a un caso particolare sia di emanare una regola generale e astratta.
Il nuovo capoverso 4 stabilisce che per quanto concerne le procedure di consultazione e le indagini conoscitive si applicano disposizioni speciali che hanno la preminenza sulle disposizioni del diritto in materia di pubblicazioni. L’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza sulla consultazione20 (OCo) stabilisce che i documenti devono essere allestiti nelle tre lingue ufficiali, ma prevede anche eccezioni (accordi internazionali, urgenza). Inoltre l’obbligo di tradurre non è esteso alle indagini conoscitive (art. 2 OCo).
Art. 16
Nel capoverso 1 l’avverbio «prioritariamente» indica che in futuro i testi non saranno accessibili unicamente in linea nella piattaforma di pubblicazione, ma che continuerà a essere possibile ottenerli in forma cartacea (almeno su richiesta).
Cpv. 2
Gli utenti non hanno l’obbligo di equipaggiarsi con un computer con accesso a Internet per prendere conoscenza della pubblicazioni ufficiali. Deve pertanto esservi almeno la possibilità di procurarsi le versioni cartacee contro il pagamento di un emolumento (servizio di stampa su richiesta).
Per quanto concerne la questione se si continuerà a distribuire prodotti periodici ottenibili in abbonamento (in forma cartacea o su supporto digitale), il capoverso 3 lascia la decisione al Consiglio federale. Se la differenza tra la domanda effettiva e le spese di stampa dovesse essere eccessiva, esso avrà la possibilità di porre fine a questa distribuzione. Per quanto riguarda le edizioni settimanali, nel caso in cui la versione cartacea fosse interrotta, si dovrà fare in modo di diffondere le informazioni ivi contenute attraverso altri canali (p. es. mediante una newsletter settimanale con le novità).
Art. 16a
La questione della versione determinante fra la RS e la RU oppure fra la versione elettronica e quella cartacea è disciplinata in un unico articolo.
Il capoverso 1 non modifica la situazione attuale per quanto concerne lo statuto rispettivo della RU e della RS (art. 9 cpv. 1 LPubl). Fra le due raccolte oggi la RS è quella maggiormente consultata e citata, mentre la RU, inizialmente concepita per essere la fonte d’informazione ufficiale per eccellenza, non svolge praticamente più tale ruolo. Inoltre, una volta che saranno disponibili in linea le versioni anteriori della RS, l’importanza della RU diminuirà ulteriormente. Secondo il principio della fiducia ci si può fondare indistintamente sulle due raccolte. Il carattere determinante della RU assume importanza unicamente nel caso in cui vi sia una divergenza tra la versione di un testo pubblicata nella RS e quella pubblicata nella RU, dovuta per esempio a una mancata correzione. Infine, la disposizione tiene conto della nuova lettera c dell’articolo 4 A-LPubl.
Il capoverso 2 è stato ripreso invariato dall’articolo 9 capoverso 2 LPubl.