Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 28 pagine

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1.6 Attuazione

La modifica di legge proposta comporterà numerose precisazioni a livello di ordinanza. Attualmente tutto lascia supporre che sarà necessaria una revisione totale dell’ordinanza del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali. L’esecuzione potrà essere garantita mediante l’adeguamento dei processi e delle infrastrutture informatiche all’interno dell’Amministrazione federale. Per i Cantoni e i Comuni il progetto non richiederà né adeguamenti legislativi né oneri amministrativi supplementari.

2 Commento alle singole disposizioni

2.1 Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Titolo dell’atto normativo

Il titolo della legge non riflette più l’intero campo d’applicazione, ampliato dalla lettera c dell’articolo 1 ad «altri testi» e alla piattaforma di pubblicazione. Considerato però che le pubblicazioni più importanti vi sono tuttavia menzionate (RS, RU, FF), si è rinunciato a modificarlo.

Art. 1 cpv. 1 lett. c e 2

Attualmente la LPubl disciplina esclusivamente le pubblicazioni nell’ambito delle raccolte delle leggi federali (RU e RS) nonché del Foglio federale (FF). Già oggi le pubblicazioni in linea di questi tre prodotti contengono elementi supplementari: il CPO mette infatti a disposizione in particolare i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive. La prossima versione della RS in linea consentirà inoltre di consultare sia le versioni previgenti dei testi normativi che quelle non ancora in vigore. La nuova lettera c del capoverso 1 prende in considerazione questa evoluzione includendo nella LPubl anche informazioni supplementari (in particolare nell’ambito del processo legislativo).

Il capoverso 2 introduce il concetto di piattaforma di pubblicazione già all’inizio della legge in modo che in seguito, per esempio nell’articolo 13a, vi si possa rinviare direttamente. Questo capoverso, espressamente inserito a tale scopo, stabilisce che tutti i testi menzionati nel capoverso 1 saranno pubblicati nella piattaforma di pubblicazione.

Art. 3 cpv. 1 e 3

Cpv. 1

Il diritto internazionale conosce vari tipi di testi giuridicamente vincolanti. Mentre il termine «trattato» (ma anche accordo, convenzione, patto, protocollo) esprime una manifestazione concorde della volontà di due o più parti, il termine «risoluzione» concerne un organo o un’organizzazione istituiti da un trattato. Per la pubblicazione questa differenza è irrilevante: è invece decisivo il carattere normativo del testo e voler introdurre una distinzione a questo livello è inutile. Poiché non esiste un termine iperonimo, quale il termine «atto normativo» per i testi normativi del diritto interno, i termini «trattato» e «risoluzioni» devono sempre essere menzionati insie-