Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 28 pagine
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5.4 Delega di competenze legislative
Il progetto delega al Consiglio federale le seguenti competenze legislative:
Art. 3 cpv. 3 A-LPubl:
L’ordinanza dovrà precisare le condizioni secondo cui si rinuncerà a pubblicare nella RU i trattati internazionali di portata limitata o quelli la cui durata di validità non eccede sei mesi.
Art. 13a cpv. 2 A-LPubl:
L’ordinanza dovrà precisare quali sono i testi diversi da quelli di cui al capoverso 1 (ossia la RS, il FF, i testi ai quali essi rimandano e i documenti relativi alle procedure di consultazione) che saranno pubblicati nella piattaforma di pubblicazione.
Art. 14 cpv. 2 A-LPubl:
L’ordinanza dovrà precisare gli elementi – tipo di testo, criteri, competenze – che determinano la decisione di non tradurre o di tradurre soltanto in parte gli altri testi che saranno pubblicati nella piattaforma.
Art. 16 cpv. 3 A-LPubl:
L’ordinanza dovrà precisare se, in quale modo e secondo quali criteri si dovranno preparare edizioni periodiche (segnatamente su carta) della RU, della RS e del FF.
Art. 16b A-LPubl:
L’ordinanza dovrà precisare le misure tecniche che permetteranno di preservare l’autenticità e l’integrità dei testi legali pubblicati in forma elettronica.
Art. 16c A-LPubl:
L’ordinanza dovrà precisare le misure tecniche che permetteranno di garantire la protezione dei dati degni di particolare protezione pubblicati in forma elettronica contro i rischi di utilizzazione abusiva.
Art. 19 A-LPubl:
L’ordinanza dovrà precisare gli emolumenti esigibili per la fornitura di pubblicazioni oggetto della LPubl nonché le condizioni applicabili ai terzi offerenti.
5.5 Protezione dei dati
Il vigente articolo 16 capoverso 3 non è stato applicato nella prassi. È vero che chiedendo l’anonimizzazione sistematica dei dati personali prima della loro pubblicazione in forma elettronica, tale disposizione andava più lontano di quanto non esigesse di regola la LPD. Per ragioni pratiche, ma anche su richiesta dei tribunali della Confederazione, la CaF ha già reso maggiormente flessibile l’applicazione di detta disposizione per quanto concerne la pubblicazione in linea di certi testi contenenti dati personali degni di particolare protezione (concernenti segnatamente l’implicazione in procedimenti penali). Il cambiamento della versione determinante non farebbe che aggravare il problema, poiché non sarebbe neppure più possibile rinviare a una versione cartacea quale versione determinante.