Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 28 pagine
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rapporto annuale sui trattati internazionali. Ci si deve pertanto conformare in altro modo all’obbligo di informare il Parlamento. I trattati in questione saranno portati in modo adeguato a conoscenza della Delegazione delle Commissioni della gestione.
Numero 3: secondo l’articolo 14 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 195629 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo, le decisioni della Confederazione volte a estendere un simile campo d’applicazione e le clausole sulle quali esse portano sono pubblicate nel FF, ma unicamente con la menzione del titolo e l’indicazione dell’organo presso il quale possono essere ottenute. Poiché non è soddisfatta nessuna delle condizioni previste nell’articolo 5 capoverso 1 A-LPubl per autorizzare una pubblicazione mediante rimando e in considerazione dell’elevato numero di persone interessate, si propone di pubblicare nel FF il testo integrale delle decisioni e delle clausole.
Numero 4: attualmente la procedura penale militare (PPM) non disciplina la questione della pubblicazione delle decisioni. Nella prassi sono tuttavia applicate per analogia le regole del Codice di procedura penale (CPP). Nel 2011 sono così state pubblicate nel FF 80 citazioni davanti a un tribunale militare. Per motivi di protezione dei dati l’articolo 16c capoverso 1 A-LPubl autorizza la pubblicazione di dati personali degni di particolare protezione – la cui versione elettronica sarà la sola a fare fede – unicamente se tale pubblicazione è prevista da una legge: la PPM deve pertanto essere completata in tal senso. È stata scelta una formulazione che corrisponde a quella dell’articolo 88 CPP.
Numero 5: secondo l’articolo 19 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200230 sulla formazione professionale, le ordinanze sulla formazione sono pubblicate nella RU unicamente mediante rimando. Poiché non è soddisfatta nessuna delle condizioni previste nell’articolo 5 capoverso 1 A-LPubl per autorizzare una pubblicazione mediante rimando e in considerazione dell’elevato numero di persone interessate, si propone di pubblicare nel FF il testo integrale di tali ordinanze. Va segnalato che i circa 200 testi interessati sono già adesso impaginati in modo identico ai testi normativi e sono già tradotti nelle lingue ufficiali.
Numero 6: l’articolo 10 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 200731 sulle lingue si applica oggi a tutti i testi che sono oggetto di una pubblicazione ufficiale. Con l’istituzione di una piattaforma di pubblicazione e il conseguente aumento dei testi pubblicati (art. 13a A-LPubl), per contenere l’aumento sproporzionato dell’onere traduttivo occorre limitare l’obbligo di pubblicazione in tre lingue ai testi che appaiono nella RU e nel FF.
Numero 7: l’articolo 8 capoverso 1 lettera b della legge del 24 marzo 200632 sulla radiotelevisione (LRTV) obbliga le emittenti svizzere a informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che vanno divulgati tramite pubblicazione straordinaria. Considerata la nuova struttura dell’articolo 7 A-LPubl, occorre semplicemente modificare il rinvio al capoverso dedicato alle pubblicazioni straordinarie. Visto che la nuova pubblicazione ordinaria urgente riprende una parte del contenuto della vecchia pubblicazione straordinaria, il numero dei casi in questione tenderà a diminuire.
29 RS 221.215.311
30 RS 412.10
31 RS 441.1
32 RS 784.40