Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 28 pagine
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scopo della pubblicazione). Piuttosto che prescrivere un metodo particolare, come accadeva sinora, la legge si limita a una formulazione aperta che non preclude alcuna possibilità né alcuno sviluppo tecnico. Attualmente si stanno considerando soluzioni volte a impedire l’indicizzazione automatica dei testi contenenti dati sensibili personali da parte di motori di ricerca esterni oppure volte a proporre un accesso limitato nel tempo, come è già per altro il caso per alcuni fogli ufficiali cantonali o per il Foglio ufficiale svizzero di commercio25.
Art. 17
Nell’ambito delle pubblicazioni ufficiali l’attuale articolo 17 – la cui rubrica è «Portata della pubblicazione» – distingue tra l’offerta statale di base e i prodotti derivati, la cui produzione è riservata al settore privato. Per prodotti derivati s’intendono i testi che mettono in relazione i testi normativi e la giurisprudenza e li commentano. Limitarsi alla semplice pubblicazione delle decisioni delle autorità competenti secondo il diritto vigente è tuttavia in contraddizione con la pubblicazione dei testi in inglese e romancio, prevista altrove nella legge, nonché con le versioni consolidate pubblicate in seguito nella RS. Conservare questa disposizione significherebbe impedire pure la creazione di prodotti di pubblicazione mediante banche dati gestite in proprio. Il divieto di fare concorrenza all’economia privata per quanto concerne le edizioni commentate risulta già dall’articolo 41 della legge federale del 7 ottobre 200526 sulle finanze della Confederazione. È pertanto sufficiente che nella legge sulle pubblicazioni ufficiali tali pubblicazioni non siano previste; la prestazione statale di base non deve essere precisata ulteriormente. Inoltre, deve essere possibile realizzare collegamenti tecnicamente semplici fra le diverse offerte ufficiali, mentre i commenti veri e propri non potranno essere pubblicati nella piattaforma di pubblicazione. Infine, le edizioni commentate realizzate dai servizi federali al di fuori dell’ambito delle pubblicazioni ufficiali previste nella LPubl continuano a essere autorizzate (come quelle risultanti da partenariati pubblico-privato conclusi con case editrici).
Art. 18
Viene mantenuta la possibilità sinora conferita ai cittadini che non dispongono di una connessione Internet di consultare le pubblicazioni ufficiali della Confederazione, in particolare le pubblicazioni straordinarie. Come in precedenza spetta ai Cantoni designare per legge o per decreto del Consiglio di Stato i servizi presso i quali la consultazione è possibile. I Cantoni possono anche ordinare a tali servizi di continuare a procurarsi le versioni cartacee, ma devono per lo meno garantire la consultazione in linea del FF, della RU e della RS nella versione più recente, oltre agli altri contenuti della piattaforma di pubblicazione.
Art. 19
Capoverso 1: l’articolo 46a LOGA conferisce già all’Amministrazione federale la competenza di percepire emolumenti; tale competenza non va pertanto ribadita in questa sede. Per trasparenza è tuttavia necessario specificare nella legge speciale che
25 Per il Cantone di Zurigo vedere https://p-www.amtsblatt.zh.ch > support > Häufige Fragen > Recherchieren nach Einzelmeldungen
26 RS 611.0