Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 28 pagine

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obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze (art. 22 cpv. 4 LParl11). Il diritto vigente prevede già che i trattati di portata limitata che concernono i diritti e i doveri di singole persone (art. 2 lett. a OPubl) vengano pubblicati. Il cambio di paradigma concerne pertanto in primo luogo trattati di portata limitata che determinano competenze, in particolare che attribuiscono a un’autorità una competenza che essa non possiede già in base al diritto nazionale.

Un simile cambio di paradigma non dovrebbe condurre a un notevole incremento dei trattati di portata limitata da pubblicare nella RU. I trattati nell’ambito dell’aiuto allo sviluppo o della cooperazione economica non hanno di regola carattere generale e astratto, poiché si riferiscono semplicemente a uno o più progetti chiaramente definiti. Inoltre l’articolo 3 capoverso 3 A-LPubl conferisce al Consiglio federale la competenza di prevedere eccezioni all’obbligo di pubblicare nella RU trattati contenenti norme di diritto di portata limitata, per esempio designando taluni ambiti specifici. In tal modo sarà possibile evitare di analizzare ogni trattato del genere per verificare se contiene norme di diritto. L’espressione «stabilisce le condizioni» indica che il Consiglio federale non deve esprimersi su ogni singolo caso, ma può disciplinare i casi in questione in modo generale e astratto in un’ordinanza. È previsto di sottoporre al vaglio del Consiglio federale disposizioni in tal senso nell’ambito di una revisione dell’ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, con l’obiettivo di riprendere in una prima fase le deroghe attuali alla pubblicazione obbligatoria (art. 3 cpv. 3 LPubl in combinato disposto con l’art. 2 OPubl).

Va del resto ricordato che il Consiglio federale ha proposto di diminuire il numero dei trattati considerati di portata limitata (cfr. il messaggio del 4 luglio 201212 concernente la legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull’applicazione provvisoria dei trattati internazionali). Ne consegue che in futuro vi saranno in ogni caso sempre più trattati soggetti all’obbligo di pubblicazione. Questo sviluppo rafforza la necessità di un cambiamento di paradigma nell’ambito della pubblicazione del diritto internazionale. La questione della pubblicazione non deve dipendere dalla competenza o meno del Consiglio federale di concludere un trattato.

Art. 4, rubrica e lett. c

Dal 1° gennaio 2008 la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale certi trattati intercantonali (art. 48a Cost.). In tali casi il loro campo d’applicazione viene esteso a tutto il territorio nazionale e sono pertanto applicabili in tutti i Cantoni, compresi quelli che non vi hanno aderito.

La categoria dei trattati intercantonali dichiarati di obbligatorietà generale non esisteva ancora al momento dell’emanazione della vigente legge sulle pubblicazioni ufficiali. Considerata la validità di tali trattati in tutto il Paese e la partecipazione della Confederazione, la nuova lettera c prevede la loro pubblicazione nella RU. Ricordiamo che nel 2004 si era rinunciato a pubblicare i concordati intercantonali poiché la revisione totale della Costituzione federale aveva soppresso l’obbligo di farli approvare dalla Confederazione.

La pubblicazione nella RU sarebbe dunque quella determinante. Questo è necessario in quanto l’efficacia giuridica di un concordato di obbligatorietà generale non deve

11 RS 171.10

12 FF 2012 6669