Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 28 pagine
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attualmente l’articolo 8 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 3 ottobre 200319 sulla Commissione di redazione delega alla Cancelleria federale la competenza di effettuare semplici rettifiche della RS. Si propone pertanto di abrogare questo capoverso.
Art. 13 cpv. 1 lett. c e 2
Il capoverso 1 stabilisce quali testi devono obbligatoriamente essere pubblicati nel FF, mentre il capoverso 2 elenca quelli che vi possono essere pubblicati. Per rispettare pienamente la sistematica di questo articolo la lettera c del capoverso 1, che contiene una categoria di testi per i quali la pubblicazione è facoltativa, è stata spostata nella nuova lettera a del capoverso 2. La formulazione aggiornata sottolinea la complementarietà con il capoverso 1 lettera b. L’ordinanza conterrà una lista più completa delle categorie di testi che entrano in linea di conto per la pubblicazione nel FF. Va notato che la pubblicazione delle raccomandazioni delle commissioni parlamentari di vigilanza e dei pareri delle autorità responsabili secondo l’articolo 158 capoverso 3 LParl, in base a questa regola speciale in combinato disposto con l’articolo 13 capoverso 1 lettera g LPubl, rimane obbligatoria.
Sezione 4a: Ulteriori contenuti della piattaforma di pubblicazione
Art. 13a
Il cambiamento della versione determinante comporta che la pubblicazione in forma elettronica sarà in ogni caso obbligatoria, mentre la pubblicazione su carta potrà essere prevista soltanto in caso di effettivo bisogno.
Deve essere garantito che la pubblicazione elettronica sia di regola centralizzata e non decentralizzata sulle pagine web dei dipartimenti e degli uffici. La pubblicazione elettronica giuridicamente valida avviene nella piattaforma di pubblicazione gestita dalla Cancelleria federale.
Nella piattaforma di pubblicazione sono pubblicati almeno:
- la RU, la RS e il FF;
- i testi pubblicati in tali organi di pubblicazione unicamente mediante rimando secondo gli articoli 5 capoverso 1 A-LPubl e 13 capoverso 3 LPubl (diversi dai testi di cui all’art. 5 cpv. 2 A-LPubl, i quali sono pubblicati su un altro organo di pubblicazione accessibile in Svizzera);
- i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive;
- le versioni previgenti dei testi del diritto federale, come sono state pubblicate in forma consolidata nella RS; questa disposizione si applicherà in ogni caso ai testi pubblicati dopo la messa in servizio della piattaforma di pubblicazione e, se possibile, a tutti i testi pubblicati in forma elettronica da quando esiste tale forma di pubblicazione.