Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 28 pagine

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Cpv. 1

Lettera a: quando un testo è pubblicato nella RU, nella RS o nel FF unicamente mediante rimando, deve essere accessibile in linea. Dopo il cambiamento della versione determinante non sarà più possibile limitarsi alla mera consegna di copie o di versioni stampate. È pertanto auspicabile che i testi verso cui si rinvia siano per quanto possibile anch’essi pubblicati nella piattaforma di pubblicazione nell’ambito di una «pubblicazione semplificata»; in tal modo se ne confermerà il carattere ufficiale e si faciliterà il compito agli utenti, che sapranno subito dove cercare le informazioni; infine sarà così possibile indicizzare i testi per ritrovarli più facilmente mediante un motore di ricerca centrale. A tale proposito l’ordinanza dovrà prevedere un congruo termine transitorio, da un lato, per lasciare il tempo ai dipartimenti e agli uffici di trasferire nella piattaforma, centralizzando la loro ubicazione, i testi che attualmente sono sparsi nei loro siti e, dall’altro, per consentire alla Cancelleria federale di adeguare i rimandi contenuti nella RS.

La lettera b prevede espressamente che i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive faranno parte del contenuto della piattaforma di pubblicazione; tali documenti, alla stessa stregua dei messaggi pubblicati nel FF, sono infatti il frutto dei lavori preparatori che potrebbero fornire preziose indicazioni per la comprensione o l’esecuzione del diritto.

L’articolo 29 capoverso 3 OPubl prevede già la pubblicazione in linea delle versioni previgenti dei testi della RS; la lettera c conferma tale mandato iscrivendolo nella legge. La disposizione è tuttavia inserita nell’articolo 13a, per sottolineare il carattere secondario di questo servizio rispetto all’obiettivo principale della RS, che consiste nel presentare lo stato più recente della legislazione. A partire da un momento da definire sarà possibile consultare un atto normativo nel suo tenore a una data determinata. L’attuazione di questo progetto si svolgerà a tappe; per i testi pubblicati a partire dal 2000 la realizzazione potrà essere rapida e completa, mentre per i testi precedenti servirà più tempo.

Capoverso 2: l’ordinanza definirà gli altri contributi della piattaforma di pubblicazione. Fra questi, i testi in romancio e in inglese della RS già disponibili, nonché registri specialmente concepiti per facilitare all’utente la consultazione della piattaforma. È inoltre pensabile la pubblicazione dei rapporti esplicativi che accompagnano gli avamprogetti di ordinanze importanti, della giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC), della banca dati «Trattati internazionali» (ELIAS) della Direzione del diritto internazionale pubblico, della banca dati «Diritti politici» (PORE) della Cancelleria federale nonché delle versioni future degli atti normativi (ossia delle versioni che integrano già le modifiche non ancora entrate in vigore).

Art. 14

L’obbligo di pubblicare nelle tre lingue ufficiali non concerneva sinora i testi di cui all’articolo 5: il capoverso 2 estende ora tale eccezione all’insieme degli altri testi che saranno pubblicati nella piattaforma di pubblicazione (art. 14 cpv. 2 A-LPubl). Si possono citare per esempio i testi della GAAC o i rapporti esplicativi che accompagnano le ordinanze del Consiglio federale. L’ordinanza preciserà gli elementi quali tipo di testo, criteri, competenze che determineranno la decisione di non far tradurre o di far tradurre solo in parte gli «altri testi» che saranno pubblicati nella piattaforma. La formulazione «il Consiglio federale può decidere» consente al Con-