Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

dipendere dalla pubblicazione nei Cantoni, in particolare in quelli che non l’hanno ratificato. Inoltre, con la pubblicazione in 27 diverse raccolte di leggi potrebbe sussistere il rischio di differenze testuali. In ogni caso tale questione, così come quella della responsabilità per il tenore nelle diverse lingue ufficiali, deve essere disciplinata nell’ordinanza.

Alla rubrica è stata così aggiunta l’espressione «nonché trattati intercantonali». Dal tenore dell’articolo risulta però chiaramente che la pubblicazione del diritto intercantonale senza la partecipazione o l’intervento della Confederazione continua ad essere di competenza dei Cantoni interessati.

Art. 5

Cpv. 1

Dopo il cambiamento della versione determinante sarà possibile effettuare una pubblicazione ufficiale giuridicamente valida unicamente in forma elettronica, ossia de facto unicamente in linea. In caso di pubblicazione elettronica mediante rimando infatti, il rimando accanto al titolo e l’indicazione dell’ente presso cui reperire il testo devono contenere un rimando alla piattaforma di pubblicazione o un rimando Internet che consentano di consultare l’integralità del testo in questione.

Malgrado il cambiamento della versione determinante, che passa dalla versione cartacea a quella elettronica, oltre al criterio della piccola cerchia di persone (lett. a) e quello della natura tecnica (lett. b) viene mantenuto anche quello dell’inadeguatezza alla pubblicazione nella RU (lett. c). Si pensi per esempio a principi normativi che sotto il profilo della tecnica legislativa (ossia nell’ambito di articoli o di allegati) non possono essere resi o possono essere resi solo parzialmente, quali le banche dati con rimandi a informazioni13.

La lettera d corrisponde all’attuale capoverso 2 lettera a. Nel capoverso 1 viene disciplinato il caso normale, ovvero la pubblicazione nella RU del titolo e di un rimando verso la piattaforma di pubblicazione. Anche l’indicazione della pubblicazione mediante rimando contenuta in una legge o in un’ordinanza dell’Assemblea federale ricade nel campo d’applicazione del capoverso 1. Si tratta soltanto di un’ulteriore giustificazione del caso normale di pubblicazione mediante rimando e non di una speciale tecnica di rimando.

Il mantenimento del termine «segnatamente» nella frase introduttiva garantisce il necessario spazio di manovra per singoli casi imprevisti, in modo da consentire una pubblicazione mediante rimando anche se i criteri di cui alle lettere a–d non sono rispettati.

Cpv. 2

Nel capoverso 2 viene disciplinata l’eccezione al principio del capoverso 1: il rimando contiene, oltre al titolo, anche un rimando all’organo al di fuori della piattaforma di pubblicazione.

Contrariamente ai rimanenti casi di rinvio, secondo questo articolo i riferimenti a testi che sono già pubblicati presso un organo ufficiale svizzero o estero – disponibile in Svizzera – non sono pubblicati come sinora sotto forma di pagina RU, ma sotto

13 Si vedano per esempio gli inventari nelle ordinanze sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451.11–451.37).