Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 28 pagine
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Il capoverso 3 consacra il cambiamento della versione determinante. La versione elettronica (e più precisamente quella pubblicata nella piattaforma di pubblicazione) ha la preminenza sulla versione cartacea. I privati nonché le autorità e i tribunali possono fare pieno affidamento sulla versione pubblicata in linea e non devono più procurarsi una copia cartacea per avere la certezza di consultare il testo che fa fede.
Art. 16b
Per effettuare il cambiamento della versione determinante sono necessarie misure volte a rafforzare la fiducia nella versione elettronica, a complemento di quelle già esistenti (firewall, servizi di backup). I cittadini devono poter essere assolutamente certi che le pubblicazioni elettroniche emanano dal servizio ufficialmente incaricato della loro pubblicazione, ossia dalla Cancelleria federale (autenticità), e che non siano state alterate tra la messa a disposizione e la consultazione (integrità).
Fra queste misure vi sono segnatamente il sistema marcatempo elettronico e la firma elettronica certificata. In particolare si dovrà verificare la possibilità di attuare la «firma elettronica regolamentata» e il «certificato regolamentato» previsti nell’avamprogetto di legge federale sulla firma elettronica (FiEle21). Per quanto possibile, si farà in modo che i testi siano protetti non soltanto in seno alla piattaforma di pubblicazione, ma anche dopo che sono stati scaricati. L’ordinanza disciplinerà i dettagli tecnici.
Art. 16c
Considerata l’importanza della questione, un intero articolo è dedicato alla protezione dei dati, che non è più semplicemente assimilata a un elemento fra altri della problematica piuttosto tecnica della delimitazione tra pubblicazione elettronica e pubblicazione cartacea.
Varie leggi procedurali22 e la legge del 22 marzo 200223 sugli embarghi prevedono la pubblicazione nella RU (ordinanze che istituiscono sanzioni) o nel FF (notificazione di sentenze, di decisioni o di citazioni indirizzate a persone il cui recapito è sconosciuto) di testi che contengono dati personali o addirittura dati degni di particolare protezione. Lo scopo di tali pubblicazioni e il cambiamento della versione determinante rendono indispensabile l’accesso in linea. Per questo nel capoverso 1 vi è una base legale formale che autorizza espressamente la pubblicazione in linea di tali dati, come previsto nell’articolo 19 capoverso 3 della legge del 19 giugno 199224 sulla protezione dei dati (LPD). Poiché non è da escludere che debbano essere pubblicati anche profili della personalità (p. es. nell’ambito di una notificazione), tale aspetto è stato preso in considerazione per completezza. Per profilo della personalità s’intende una compilazione di dati che permette di valutare caratteristiche essenziali della personalità di una persona fisica (art. 3 lett. d LPD).
Contemporaneamente si dovranno prendere misure atte a prevenire per quanto possibile gli abusi (p. es. l’allestimento di profili della personalità per fini estranei allo
21 www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2141/IT_progetto-FiEle.pdf
22 In particolare l’art. 36 della legge del 20 dic. 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), l’art. 88 del Codice di procedura penale (RS 312.0) o l’art. 64 cpv. 3 della legge federale del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0).
23 RS 946.231, art. 5
24 RS 235.1