Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

sanzioni fondate sulla legge del 22 marzo 200217 sugli embarghi (che per ragioni di attuabilità non possono manifestamente essere pubblicate entro i termini ordinari) e di modifiche dell’ordinanza del DFE del 16 maggio 200718 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali. Quest’ultima, a seguito di decisioni dell’Unione europea, deve essere adeguata rapidamente; in particolare quando si tratta di misure contro la propagazione di epizoozie, l’osservanza del termine di pubblicazione di cinque giorni prima dell’entrata in vigore non è possibile per ragioni di sanità pubblica.

Nell’avamprogetto le pubblicazioni di questo tipo sono qualificate come urgenti e ordinarie. Non è pertanto necessario che sia applicabile l’articolo 165 Cost. Non è invece consentito ignorare il termine di cinque giorni e dichiarare una pubblicazione urgente unicamente per insufficienza di organizzazione e pianificazione. L’urgenza è vincolata al particolare contenuto dell’atto normativo e ai suoi effetti giuridici e non alla sua situazione in seno al processo di pubblicazione.

Gli atti normativi urgenti ma pubblicati per via ordinaria non devono essere trasmessi dalla Cancelleria federale ai servizi cantonali designati (art. 13 cpv. 2 OPubl). Tuttavia, considerata la loro rapida entrata in vigore, tali atti devono essere adeguatamente messi in risalto nella piattaforma di pubblicazione, in modo che sia possibile distinguerli dalla maggioranza dei testi pubblicati per via ordinaria.

Cpv. 4

Da quanto precede si evince che l’aggettivo «straordinaria» in futuro sarà riservato esclusivamente al caso in cui vi siano circostanze eccezionali che rendono impossibile la pubblicazione per la via usuale. Per quanto concerne la pubblicazione elettronica – determinante – potrebbe trattarsi di un guasto del sistema a livello dei server impiegati oppure di un’interruzione delle reti per un lungo periodo (p. es. più di un giorno). Questi problemi potrebbero essere occasionati in rari casi da catastrofi naturali oppure da eventi terroristici o bellici. In tali circostanze la Cancelleria federale dovrebbe impiegare metodi alternativi, come quelli elencati attualmente nell’articolo 11 capoverso 1 lettere b‒f OPubl, per garantire la pubblicazi one degli atti normativi.

Per quanto riguarda i testi con efficacia giuridica ridotta secondo l’articolo 8 capoverso 3 LPubl e i testi da fornire alle sedi cantonali designate (di regola le cancellerie di Stato) secondo l’articolo 18 lettera b LPubl, essi rientrano ora unicamente nella categoria dei testi oggetto di una pubblicazione straordinaria ai sensi della modifica della LPubl.

Art. 9

Il nuovo articolo 16a disciplina la questione della versione determinante sia per quanto concerne i rapporti fra RU e RS sia per quelli fra la versione cartacea e la versione elettronica. L’articolo 9 nella sezione concernente la RU può pertanto essere abrogato.

17 RS 946.231

18 RS 916.443.106