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Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine
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Accesso alla rete ferroviaria. O RU 20..
Allegato 1 (art. 5)
Indicazioni sull’efficienza finanziaria
1. L’esame dell’efficienza finanziaria ha luogo sulla base della chiusura annuale dell’impresa o, per le imprese richiedenti che non sono in grado di presentare tale chiusura, sulla base del bilancio annuale. Per questo esame è necessario fornire indicazioni dettagliate in particolare in merito ai seguenti punti:
a. liquidità disponibili, inclusi gli averi bancari nonché crediti per scoperto di conto corrente e prestiti;
b. mezzi e oggetti patrimoniali a titolo di garanzia;
c. capitale proprio, capitale di terzi a copertura dei rischi, capitale di terzi a lungo termine, capitale di terzi a breve termine (debiti);
d. riserve palesi e occulte;
e. costi pertinenti, inclusi i costi d’acquisto o gli acconti per veicoli, fondi, edifici, impianti e materiale rotabile;
f. altri oneri sul patrimonio aziendale;
g. entrate assicurate.
2. In particolare, l’impresa richiedente è ritenuta non finanziariamente efficiente se sussistono considerevoli arretrati di imposte o di contributi alle assicurazioni sociali dovuti per l’attività dell’impresa.
3. L’UFT può esigere in particolare la presentazione di un rapporto di controllo e di documentazione appropriata allestita da una banca, da un revisore o da un perito contabile. La documentazione deve contenere informazioni relative ai punti di cui al numero 1.
4 Se gli obblighi finanziari superano le liquidità e i ricavi disponibili in Svizzera, l’UFT può esigere una garanzia bancaria o una fideiussione di un’impresa svizzera solvibile.