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Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine
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a. tutti i documenti trasmessi agli organismi di valutazione indipendenti per i
loro esami, a condizione che non siano già compresi tra quelli presentati ai sensi del capoverso 2;
b. la dichiarazione DIV «CE» e la dichiarazione «CE» di idoneità all’impiego,
nonché tutti gli attestati e i rapporti degli organismi di valutazione incaricati indipendenti riguardanti la pianificazione e precedenti la presentazione della domanda, a condizione che non siano già compresi tra i documenti presentati ai sensi del capoverso 2;
c. eventuali domande di deroghe alle STI (art. 15f Oferr; allegato 7 Oferr).
5 Se necessario, l’autorità competente per l’approvazione (art. 18 cpv. 2 Lferr) può esigere ulteriori documenti.
6 L’UFT emana direttive circa il genere, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti richiesti.
Art. 6 cpv. 3
3 Con una decisione d’approvazione dei piani l’autorità competente può permettere l’immediato inizio della costruzione dell’impianto o di parti di esso:
a. se non sono più pendenti opposizioni;
b. se non sono state sollevate obiezioni da parte del Cantone interessato e dei
servizi specializzati della Confederazione; e
c. nella misura in cui l’inizio della costruzione non comporti modifiche irrever-
sibili.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.
... In nome del Consiglio federale svizzero: