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Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine
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Accesso alla rete ferroviaria. O RU 20..
Titolo prima dell’art. 3
Sezione 2: Accesso alla rete per le imprese svizzere
Art. 3 Autorizzazione di accesso alla rete
(art. 8c e 8d LFerr)
1 L’impresa di trasporto ferroviario deve presentare all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) la domanda di autorizzazione di accesso alla rete almeno tre mesi prima dell’inizio previsto dell’esercizio.
2 L’UFT può limitare l’autorizzazione a determinati tipi di traffico o a determinate tratte.
Art. 4 Capacità professionale
(art. 8d cpv. 1 lett. a LFerr)
Nell’ambito del rilascio del certificato di sicurezza l’impresa di trasporto ferroviario deve attestare la capacità professionale necessaria per garantire un esercizio sicuro (art. 8d cpv. 1 lett. a Lferr).
Art. 5 Capacità finanziaria, copertura assicurativa
(art. 8d cpv. 1 lett. b LFerr)
1 L’impresa di trasporto ferroviario dispone della necessaria capacità finanziaria se in base alle indicazioni da essa fornite si può presumere che può fare fronte ai suoi obblighi finanziari per almeno un anno. Qualora tale condizione non sia adempiuta ma sia in atto un risanamento finanziario, l’UFT può rilasciare un’autorizzazione provvisoria per un massimo di sei mesi. Le indicazioni necessarie sono definite nell’allegato.
2 L’impresa di trasporto ferroviario dispone di una sufficiente copertura assicurativa se attesta di essere assicurata contro le conseguenze della responsabilità civile per un importo pari ad almeno 100 milioni di franchi per sinistro oppure presenta garanzie equivalenti. Il contratto d’assicurazione deve contenere la seguente disposizione: se il contratto si estingue prima della data indicata nel certificato assicurativo, la compagnia d’assicurazione s’impegna nondimeno a coprire le pretese di risarcimento secondo le disposizioni del contratto fino al momento della revoca dell’autorizzazione, ma al massimo per 15 giorni dopo che l’UFT è stato informato della fine del contratto. Come data della revoca vale il giorno in cui è passata in giudicato la decisione di revoca.
Art. 6 Affidabilità
(art. 8d cpv.1 lett. c LFerr)
1 L’impresa di trasporto ferroviario e i suoi amministratori responsabili non devono essere stati condannati nel corso degli ultimi dieci anni precedenti la data della domanda per:
a. un crimine; o