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Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine

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Ordinanza sulle ferrovie RU 20…

Art. 15n Prova della conformità alle prescrizioni e alle decisioni

1 Il richiedente è tenuto a provare all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione, fornendo le relative dichiarazioni, che l’oggetto dell’autorizzazione:

a. è stato realizzato conformemente alle prescrizioni e secondo le disposizioni della decisione dell’UFT; e

b. può essere gestito in modo sicuro.

2 Il richiedente è tenuto a provare all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione, fornendo le dichiarazioni di conformità del fabbricante, che gli elementi seguenti sono stati realizzati conformemente alle prescrizioni:

a. i sottosistemi di natura strutturale di cui all’allegato II numero 1 lettera a della direttiva 2008/57/CE18;

b. i componenti di interoperabilità.

Art. 15o Riconoscimento di autorizzazioni estere

1 I veicoli immatricolati da un’autorità estera per l’esercizio su tratte interoperabili non necessitano di un’autorizzazione d’esercizio se sono specificati in modo completo da STI.

2 Per i veicoli ai quali si applicano prescrizioni nazionali completive il rispetto delle STI e dei requisiti nazionali conformi non è verificato se può essere desunto dall’autorizzazione d’esercizio estera.

Art. 15p Esami da parte dell’autorità competente per il rilascio

dell’autorizzazione

1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione verifica che siano stati presentati tutti i documenti necessari per l’attestato di sicurezza. Verifica in particolare che:

a. il rispetto dei requisiti essenziali, comprese tutte le STI e le prescrizioni nazionali completive, in merito all’oggetto dell’autorizzazione e alle sue interfacce sia attestato; e

b. la conformità alle prescrizioni e la sicurezza del sistema globale siano certificate in modo completo dagli attestati di cui alla lettera a.

2 Se la conformità alle prescrizioni o la sicurezza del sistema globale non è certificata in modo completo dall’attestato di sicurezza per l’oggetto dell’autorizzazione, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione chiede che tale attestato sia completato. Può in particolare chiedere rapporti di perizia supplementari.

3 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione verifica, per campionatura e in funzione dei rischi, l’attestato di sicurezza. Verifica in particolare:

a. i rapporti di perizia;

18 V. nota all’art. 7 cpv. 4.