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Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine
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Ordinanza sulle ferrovie RU 20…
2 Un’autorizzazione d’esercizio è richiesta per i veicoli nuovi o modificati in modo rilevante.
3 Se è richiesta un’autorizzazione d’esercizio, l’impresa ferroviaria presenta all’UFT un attestato di sicurezza conformemente all’articolo 8a.
4 L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio dopo l’esame dell’attestato di sicurezza conformemente all’articolo 8a capoverso 2 e se sono adempiute le condizioni previste per l’approvazione dei piani o l’omologazione di tipo.
5 Se non è richiesta un’autorizzazione d’esercizio, l’UFT può in qualsiasi momento controllare, mediante esame diretto dell’impianto o del veicolo, se sono adempiute le condizioni, chiedere una conferma dell’impresa ferroviaria o ordinare l’esame da parte di un perito.
6 L’impresa ferroviaria mette gratuitamente a disposizione degli organi di controllo il personale indispensabile per l’esame e il collaudo, il materiale e i piani e trasmette le necessarie informazioni.
7 Per gli impianti ferroviari l’UFT emana direttive concernenti il tipo, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti da presentare.
Art. 8a, rubrica e cpv. 4
Attestato di sicurezza
(art. 18w cpv. 2 Lferr)
4 Nel caso di progetti di grande rilevanza per la sicurezza l’UFT di regola ordina l’esame da parte di un perito.
Art. 8b Rapporto sulla sicurezza
1 Occorre allestire un rapporto sulla sicurezza per tutti i progetti per i quali è necessaria un’approvazione dei piani o un’autorizzazione di esercizio nonché per tutte le altre modifiche rilevanti al sistema ferroviario.
2 Il rapporto sulla sicurezza si fonda su un’analisi della sicurezza in cui siano appurati i rischi che potrebbero incombere sulla costruzione e sull’esercizio; questa analisi tiene inoltre conto di tutti gli aspetti, rilevanti ai fini della sicurezza, del veicolo o dell’impianto ferroviario e delle sue adiacenze.
3 Il rapporto sulla sicurezza illustra le misure in grado di ovviare ai rischi e di garantire che il progetto rispetti le disposizioni di sicurezza e ottenga il relativo attestato (art. 8a).
Art. 8c Modifiche rilevanti
1 In caso di modifiche rilevanti l’impresa ferroviaria deve applicare il procedimento di gestione dei rischi secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 352/200912.
12 Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 apr. 2009, relativo all’adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui