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Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine

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Ordinanza sulle ferrovie RU 20…

a. è garantito lo stesso livello di sicurezza; o

b. non ne deriva un rischio inaccettabile e sono adottate tutte le misure proporzionate per diminuire i rischi.

3 L’UFT autorizza un progetto sulla base delle prescrizioni valide al momento della presentazione della domanda completa di approvazione dei piani o di autorizzazione d’esercizio, sempre che in tal modo non siano compromesse la sicurezza e l’interoperabilità.

Art. 5a Autorizzazione di sicurezza

(art. 8a cpv. 2 Lferr)

1 La domanda del gestore dell’infrastruttura di rilascio o di rinnovo di un’autorizzazione di sicurezza deve essere conforme ai requisiti previsti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/20102.

2 La domanda deve essere presentata all’UFT almeno quattro mesi prima dell’inizio previsto dell’esercizio.

3 Qualora intenda derogare alle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza, l’impresa deve informarne tempestivamente l’UFT, in particolare se il tipo o la portata dell’esercizio cambia in modo significativo.

Art. 5b Certificato di sicurezza

(art. 8c, 8e Lferr)

1 La domanda dell’impresa di trasporto ferroviario di rilascio, di rinnovo o di estensione di un certificato di sicurezza deve essere conforme ai requisiti previsti negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1158/20103.

2 La domanda di rilascio o di rinnovo deve essere presentata all’UFT almeno tre mesi prima dell’inizio previsto dell’esercizio, quella di estensione almeno un mese prima.

3 Qualora intenda derogare dalle condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza, l’impresa deve informarne tempestivamente l’UFT, in particolare se il tipo o la portata dell’esercizio cambia in modo significativo.

Art. 5c Sistema di gestione della sicurezza

(art. 8a cpv. 2 e art. 8e cpv. 2 Lferr)

Il sistema di gestione della sicurezza dell’impresa ferroviaria deve mostrare come si garantisce l’adempimento delle prescrizioni nonché il controllo e la gestione dei rischi legati all’esercizio.

2 Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dic. 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria, GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13.

3 Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dic. 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria, GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11.