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Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine

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Ordinanza sulle ferrovie RU 20…

Art. 5d Prove aggiuntive

L’impresa ferroviaria deve presentare prove aggiuntive se il sistema di gestione della sicurezza non permette di fornire le prove di cui agli articoli 5a capoverso 1 e 5b capoverso 1.

Art. 5e Agevolazioni

1 L’impresa ferroviaria può presentare congiuntamente le domande per il rilascio o il rinnovo di un’autorizzazione di sicurezza e di un certificato di sicurezza e provare congiuntamente l’adempimento delle relative esigenze se il certificato di sicurezza si applica soltanto ai trasporti effettuati sull’infrastruttura dell’impresa medesima.

2 Gli articoli 5a capoverso 1 e 5b capoverso 1 non si applicano alle tratte per le quali l’accesso alla rete non deve essere accordato in virtù dell’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 novembre 19984 concernente l’accesso alla rete ferroviaria.

3 L’articolo 5b capoverso 1 non si applica agli utenti di un binario di raccordo che utilizzano un percorso tra il binario di raccordo e un binario di stazione, a condizione che tale percorso sia protetto da un dispositivo di protezione assoluta contro le corse di fianco.

Art. 5f Procedura dell’UFT

La procedura dell’UFT è retta:

a. per i gestori dell’infrastruttura: dall’allegato I del regolamento (UE) n. 1169/20105; e

b. per le imprese di trasporto ferroviario: dall’allegato I del regolamento (UE)

n. 1158/20106.

Art. 5g Tratte in prossimità della frontiera

L’UFT può riconoscere le autorizzazioni di sicurezza e i certificati di sicurezza esteri per le tratte in prossimità della frontiera e per le corse su siffatte tratte senza che a tale scopo sia necessario un accordo internazionale sul riconoscimento reciproco di tali autorizzazioni e certificati.

Art. 5h Rapporto annuale

Le imprese ferroviarie presentano annualmente all’UFT, entro il 31 maggio, un rapporto sull’anno civile precedente conformemente all’articolo 9 capoverso 4 della direttiva 2004/49/CE7e all’articolo 9 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 352/20098.

4 RS 742.122

5 V. nota all’art. 5a cpv. 1.

6 V. nota all’art. 5b cpv. 1

7 Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44; modificata da