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Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine

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Ferrovie

Art. 3 Attività rilevanti per la sicurezza

Sono considerate rilevanti per la sicurezza le seguenti attività:

a. la guida diretta o indiretta di un veicolo motore;

b. la sicurezza e la regolamentazione operative di treni e movimenti di manovra;

c. interventi operativi, preliminari e successivi, per treni e movimenti di manovra;

d. accompagnamento di treni per ragioni di sicurezza d’esercizio;

e. la messa in sicurezza delle aree di lavoro situate nella zona dei binari.

Art. 4 cpv. 3

3 In casi singoli, le imprese ferroviarie con condizioni d’esercizio molto semplici possono essere escluse dall’applicabilità della presente ordinanza e delle sue disposizioni d’esecuzione.

Art. 5 cpv. 2 e 3

Riguarda solo il testo francese.

Art. 7 cpv. 2, 3 e 4

2 Riguarda solo il testo francese.

3 Chi guida un veicolo motore senza avere le qualifiche necessarie a tale attività, senza conoscere, o conoscendo solo in parte, le prescrizioni da rispettare per l’attività oppure senza avere dimestichezza con le tratte e le stazioni interessate, deve essere pilotato da un conducente di veicoli motore adeguatamente qualificato.

4 Se la cabina di guida non è equipaggiata per la condotta con un solo agente, è necessario che una persona adeguatamente qualificata guidi indirettamente o piloti il veicolo a motore.

Art. 9 cpv. 1 e 2

1 Se l’esame è superato, l’impresa chiede all’UFT entro sette giorni lavorativi di rilasciare la licenza.

2 L’UFT rilascia al conducente di veicoli motore la licenza.

Art. 13 Titolo, cpv. 1 e 2

Valutazione dell’idoneità

1 Il medico di fiducia esamina l’idoneità medica delle persone di cui all’articolo 12 e comunica la valutazione finale dell’idoneità all’interessato e all’impresa.