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Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine

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Ordinanza sulle ferrovie RU 20…

Sezione 2: Organismi di valutazione del metodo comune di sicurezza (organismi di valutazione dell’MCS), organismi designati e periti

Art. 15t Competenze specifiche

1 Gli organismi di valutazione dell’MCS, gli organismi designati e i periti devono disporre, nei rispettivi settori d’esame, delle conoscenze specifiche e dell’esperienza adeguate alla complessità del progetto e alla sua rilevanza ai fini della sicurezza.

2 Devono comprovare una formazione adeguata e aver realizzato oggetti paragonabili a quelli oggetto dell’esame oppure averne valutato la conformità.

Art. 15u Indipendenza

1 Gli organismi di cui all’articolo 15t non possono essersi occupati in precedenza dell’oggetto della valutazione rivestendo un’altra funzione.

2 Sono indipendenti nelle loro decisioni. In particolare non possono sottostare a istruzioni e la loro retribuzione non può dipendere dal risultato della valutazione.

Art. 15v Riconoscimento

1 Gli organismi designati che attestano la conformità con le prescrizioni nazionali notificate (art. 15l) necessitano a tale scopo del riconoscimento dell’UFT.

2 Gli organismi di valutazione dell’MCS (art. 8c cpv. 2) e i periti (art. 15m) possono chiedere a tale scopo il riconoscimento da parte dell’UFT.

3 Il riconoscimento accerta che l’organismo dispone delle competenze specifiche richieste in linea di massima per i settori oggetto del riconoscimento.

4 L’UFT riconosce un organismo di cui all’articolo 15t, su sua domanda, per determinati settori stabiliti dall’UFT.

5 Il riconoscimento è concesso per al massimo 10 anni. Può essere rinnovato alle condizioni cui sottostà la sua concessione.

6 L’UFT revoca il riconoscimento se le condizioni previste per la sua concessione non sono più soddisfatte.

7 L’UFT emana direttive sulla consultazione degli organismi di cui all’articolo 15t. In particolare stabilisce in che misura il rispetto delle disposizioni deve essere verificato e confermato da un secondo organismo e se a tale scopo sono richiesti attestati di conformità secondo l’articolo 15l o rapporti di perizia secondo l’articolo 15m.

8 L’UFT pubblica un elenco degli organismi e dei settori per i quali hanno ottenuto il riconoscimento.