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Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine

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Ordinanza sulle ferrovie RU 20…

4 Il rapporto annuale di cui all’articolo 5h va presentato la prima volta per il primo anno civile completo successivo alla concessione dell’autorizzazione di sicurezza o del certificato di sicurezza.

5 L’articolo 5j capoverso 1 primo periodo si applica a partire dal 1° luglio 2014 ai carri merci impiegati soltanto in Svizzera. Il riconoscimento di persone responsabili della manutenzione che non dispongono di un certificato è retto dall’articolo 12 del regolamento (UE) n. 445/201124.

6 Su richiesta, le domande concernenti progetti che il 1° luglio 2013 si trovano in uno stadio di sviluppo avanzato, presentate entro il 31 dicembre 2014, sono esaminate secondo le disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2013, sempre che non vi si oppongano aspetti concernenti la sicurezza o l’interoperabilità.

7 I veicoli a scartamento normale possono inoltre essere omologati fino al 31 dicembre 2017 secondo le prescrizioni valide per l’impiego al di fuori del campo d’applicazione Interoperabilità.

8 Il registro dell’infrastruttura di cui all’articolo 15g deve essere costituito entro il 31 dicembre 2014 ed essere provvisto dei dati necessari dai gestori dell’infrastruttura entro il 15 marzo 2015.

9 L’UFT può riconoscere gli attestati di conformità secondo l’articolo 15k rilasciati da organismi di valutazione della conformità esteri già prima dell’entrata in vigore dei relativi accordi.

10 Fino al 31 dicembre 2014 gli attestati di conformità concernenti le prescrizioni nazionali notificate secondo l’articolo 15l possono essere forniti da organismi di valutazione indipendenti riconosciuti o non riconosciuti.

11 Fino al 31 dicembre 2014, in casi motivati e su richiesta l’UFT può rinunciare a un rapporto di perizia secondo l’articolo 15m e procedere direttamente a un esame dell’attestato del costruttore, per campionatura e in funzione dei rischi, sempre che disponga della competenza professionale e delle risorse necessarie e non faccia concorrenza a un perito riconosciuto.

12 Entro il 31 dicembre 2016 l’UFT notifica alla Commissione europea i requisiti nazionali che si auspica siano considerati come deroga alle STI o che necessitano di disposizioni nazionali derogatorie.

II

Alla presente ordinanza sono aggiunti i nuovi allegati 5, 6 e 7 conformemente alle versioni qui annesse.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

24 V. nota all’art. 5j cpv. 1.