Avamprogetti

Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine

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Ordinanza Avamprogetto

concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza l’espressione «utente della rete» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l’espressione «impresa di trasporto ferroviario».

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione delle infrastrutture ferroviarie da parte di un’impresa di trasporto ferroviario (accesso alla rete).

2 L’infrastruttura ferroviaria può esercitata soltanto in virtù di una concessione o di un accordo internazionale.

3 L’accesso alla rete non dev’essere accordato per:

a. le ferrovie esclusivamente a cremagliera;

b. le tratte le cui caratteristiche escludono l’utilizzo da parte di altre imprese;

c. le parti degli impianti che un’impresa ferroviaria esercita soltanto per la manutenzione dei propri veicoli.

Art. 2

Abrogato

1 RS 742.122

2009–......