Avamprogetti
Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine
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Ordinanza Avamprogetto
concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza l’espressione «utente della rete» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l’espressione «impresa di trasporto ferroviario».
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione delle infrastrutture ferroviarie da parte di un’impresa di trasporto ferroviario (accesso alla rete).
2 L’infrastruttura ferroviaria può esercitata soltanto in virtù di una concessione o di un accordo internazionale.
3 L’accesso alla rete non dev’essere accordato per:
a. le ferrovie esclusivamente a cremagliera;
b. le tratte le cui caratteristiche escludono l’utilizzo da parte di altre imprese;
c. le parti degli impianti che un’impresa ferroviaria esercita soltanto per la manutenzione dei propri veicoli.
Art. 2
Abrogato
1 RS 742.122
2009–......