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Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine
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Accesso alla rete ferroviaria. O RU 20..
Art. 10a Accesso alle formazioni
(art. 9a cpv. 1 LFerr)
Chi offre formazioni per il personale incaricato di svolgere attività rilevanti per la sicurezza (art. 3 dell’O del 4 nov. 20092 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario) o esegue esami in tale ambito, è tenuto a offrire a chiunque l’accesso a tali formazioni ed esami a prezzi che, pur ammettendo la realizzazione di un determinato utile, devono essere adeguati, non discriminatori e calcolati in base ai costi.
Art. 11b cpv. 1bis
1bis L’UFT disciplina in una direttiva la suddivisione dei costi supplementari tra l’impresa di trasporto ferroviaria e il gestore dell’infrastruttura nei casi in cui la chiusura della tratta è stata annunciata tempestivamente. A tal fine tiene conto dei benefici e degli inconvenienti causati alle imprese coinvolte.
Art. 17 Utilizzazione della propria infrastruttura
Se circola sulla propria infrastruttura, l’impresa deve previamente fornire all’UFT indicazioni ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 lettere d–g e j.
Art. 19a cpv. 2 lett. d
2 Il fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della qualità moltiplica il prezzo di base per:
d. 0,6 per le tracce con tempo di viaggio totale di durata più lunga di almeno 15 minuti rispetto alla traccia più rapida e per le tracce attribuite al traffico con fermate intermedie in stazioni (categoria D).
Art. 19c, rubrica e cpv. 1
Sistema di controllo automatico della marcia dei treni ETCS
1 Su domanda, per le corse effettuate sulle tratte che sono state equipaggiate con il sistema di controllo automatico della marcia dei treni ETCS è concesso sul prezzo della traccia uno sconto di 25 000 franchi per anno e per equipaggiamento dei veicoli.
Art. 20 cpv. 6
6 I capoversi 1bis–3 e 5 si applicano per analogia ai trasporti con autorizzazione federale.