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Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine
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Ordinanza sulle ferrovie RU 20…
2 L’UFT può esigere documenti supplementari per la prova del rispetto delle prescrizioni rilevanti per la sicurezza e di quelle non rilevanti per la sicurezza.
Art. 15k Attestati di conformità concernenti le STI
(art. 23j cpv. 1 Lferr)
1 Un attestato di conformità alle STI rilasciato da un organismo notificato è necessario per:
a. ogni componente di interoperabilità;
b. ogni sottosistema di natura strutturale.
2 L’attestato di conformità dichiara che il componente di interoperabilità o il sottosistema, nonché le relative interfacce, sono conformi ai requisiti essenziali, sempre che questi siano concretizzati da STI.
3 Sulle tratte a scartamento normale al di fuori della rete di cui all’allegato 6 la conformità alle disposizioni applicabili delle STI può essere comprovata, oltre che da organismi notificati, anche da organismi di valutazione indipendenti riconosciuti per l’attestazione della conformità con le prescrizioni nazionali notificate.
Art. 15l Attestati di conformità concernenti le prescrizioni nazionali
notificate
1 Un attestato di conformità rilasciato da un organismo riconosciuto a tale scopo dall’UFT (organismo designato) è necessario per ogni sottosistema di natura strutturale.
2 L’attestato di conformità dichiara che il sottosistema e le sue interfacce sono conformi ai requisiti essenziali, sempre che questi siano concretizzati da prescrizioni nazionali notificate.
Art. 15m Rapporti di perizia
1 È necessario almeno un rapporto di perizia per provare:
a. la conformità alle prescrizioni e la sicurezza dei sottosistemi e delle loro interfacce, sempre che tali elementi non siano specificati da STI né da prescrizioni nazionali notificate, bensì da altre prescrizioni nazionali, e che siano soddisfatte le condizioni secondo l’articolo 8a capoverso 4;
b. la compatibilità tecnica del sottosistema, sempre che questa non sia specificata da STI o prescrizioni nazionali notificate;
c. l’integrazione sicura del sottosistema nel sistema globale, sempre che questa non sia specificata da STI o prescrizioni nazionali notificate.
2 L’UFT può esigere rapporti di perizia supplementari se ritiene necessaria una perizia indipendente per provare la sicurezza.