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Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine
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Ordinanza sulle ferrovie RU 20…
2 L’applicazione corretta del procedimento di gestione dei rischi e i relativi risultati devono essere valutati da un organismo di valutazione del metodo comune di sicurezza (organismo di valutazione dell’MCS) che soddisfa i criteri indicati nell’allegato II di tale regolamento; l’organismo redige un rapporto di valutazione della sicurezza.
Art. 8d Verifica da parte dell’UFT
1 LʼUFT verifica, per campionatura e in funzione dei rischi, il rapporto di valutazione della sicurezza o, nei casi in cui tale rapporto non è necessario, il rapporto sulla sicurezza.
2 A tale scopo, nell’ambito della domanda di autorizzazione l’impresa ferroviaria deve presentare all’UFT il suo rapporto di sicurezza e, se necessario, il rapporto di valutazione della sicurezza.
Art. 12 cpv. 2 primo periodo
2 Le imprese ferroviarie devono mettere a disposizione dell’UFT le prescrizioni d’esercizio tempestivamente, di regola tre mesi prima della prevista entrata in vigore, quale base per l’attività di vigilanza dell’UFT. …
Titoli prima dell’art. 15a
Capitolo 1a: Interoperabilità
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 15a Campo d’applicazione
(art. 23b Lferr)
1 Le disposizioni della sezione 7a della Lferr e del presente capitolo si applicano alle nuove costruzioni, alle modifiche, ai progetti di rinnovo e all’esercizio delle tratte a scartamento normale, nonché ai veicoli utilizzati su queste tratte.
2 Ne sono esclusi le tratte indicate nell’allegato 5 e i veicoli, compresi quelli di servizio, utilizzati soltanto su queste tratte.
3 Sulle tratte a scartamento normale al di fuori della rete di cui all’allegato 6 il rispetto delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) deve essere dimostrato soltanto in quanto necessario per assicurare il passaggio di veicoli che sono conformi alle STI. L’UFT regola i dettagli in una direttiva.
4 Se necessario per assicurare l’interoperabilità, l’UFT può decidere che determinate tratte e veicoli devono essere adeguati ai requisiti delle STI e stabilire le scadenze a tal fine.
all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4.