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Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine

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Accesso alla rete ferroviaria. O RU 20..

b. infrazioni gravi o ripetute contro le prescrizioni applicabili al settore professionale in materia di retribuzione, assicurazioni sociali e condizioni di lavoro, in particolare contro quelle concernenti la durata del lavoro e i periodi di riposo; oppure

c. infrazioni gravi o ripetute contro le disposizioni riguardanti la sicurezza nel traffico ferroviario o contro le prescrizioni sulla circolazione dei treni; o

d. infrazioni gravi o ripetute contro le prescrizioni doganali.

2 Contro l’impresa richiedente o i suoi amministratori responsabili non devono esservi attestati di carenza di beni.

Art. 7 Prescrizioni in materia di diritto del lavoro, condizioni di lavoro del

settore

(art. 8d cpv. 1 lett. d LFerr)

Come prova del rispetto delle prescrizioni in materia di diritto del lavoro e delle condizioni di lavoro del settore, l’impresa di trasporto ferroviario presenta il contratto collettivo di lavoro. Se non vi è un contratto collettivo di lavoro, essa deve sottoporre all’UFT almeno le indicazioni sui salari, la durata della settimana lavorativa e il diritto alle vacanze.

Art. 8 Sede in Svizzera

(art. 8d cpv. 1 lett. e LFerr)

L’impresa di trasporto ferroviario deve essere iscritta nel registro di commercio.

Art. 8a Controllo da parte dell’autorità competente per il rilascio

dell’autorizzazione

L’UFT controlla che l’impresa richiedente abbia dimostrato il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 5–8 per il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione di accesso alla rete.

Art. 9

Le autorizzazioni estere di accesso alla rete possono essere riconosciute per le corse su tratte in prossimità della frontiera senza che a tale scopo sia necessario un accordo internazionale sul riconoscimento reciproco delle autorizzazioni di accesso alla rete.

Art. 10 cpv. 3

Abrogato