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Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 34 pagine

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Ordinanza Avamprogetto

sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza del 23 novembre 19831 sulle ferrovie è modificata come segue:

Titoli prima dell’art. 1

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto, scopo e campo d’applicazione

Art. 1a Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

a. componenti di interoperabilità: elementi di un sottosistema di natura strutturale dai quali dipende direttamente o indirettamente l’interoperabilità del sistema ferroviario;

b. modifiche rilevanti: progetti innovativi o molto complessi di grande rilevanza per la sicurezza.

Titolo prima dell’art. 2

Sezione 2: Sicurezza

Art. 2a Esame della sicurezza da parte dell’UFT

(art. 17c Lferr)

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) esamina, in funzione dei rischi, gli aspetti rilevanti per la sicurezza, sia direttamente mediante controlli per campionatura sia sulla base di attestati di conformità, di rapporti di perizia o di rapporti di valutazione della sicurezza.

Art. 5 cpv. 2 e 3

2 L’UFT può accordare deroghe in casi singoli se il richiedente prova che in tal modo l’interoperabilità nel traffico internazionale e in quello nazionale non è compromessa e che:

1 RS 742.141.1

2009–......