Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 27 pagine

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Art. 50

GE solleva la questione se questo articolo concerna anche i certificati sanitari per l’esportazione di animali da compagnia.

Cpv. 1:

Swissgenetics fa valere che, sulla base delle riserve già espresse in merito all’art. 49 cpv. 2, l’USAV dovrebbe autorizzare anche il rilascio di certificati sanitari all’indirizzo dei Cantoni che siano stati redatti dall’esportatore sulla base delle condizioni di importazione del Paese di destinazione. Di conseguenza, il termine «certificato sanitario straniero» dovrebbe essere sostituito con il termine «certificato sanitario presentato». Anche Proviande, ASTAG, LOBAG, ASNB e USC osservano in modo critico che in molti casi non esiste nessun certificato sanitario concordato bilateralmente. Nella maggior parte di questi casi, il Paese di importazione rilascia una corrispondente autorizzazione di importazione con la quale vengono definite le esatte disposizioni di importazione per il settore veterinario. In presenza di una tale autorizzazione di importazione e se la Svizzera può adempiere alle sue disposizioni, allora deve essere rilasciato il relativo certificato sanitario. Di conseguenza, in un nuovo capoverso si dovrebbe fissare che l’USAV può rilasciare certificati sanitari anche quando è disponibile un’autorizzazione di importazione e gli oneri (del Paese di destinazione) in materia di legislazione veterinaria possono essere rispettati e confermati dalla Svizzera.

Cpv. 2:

Swissgenetics si chiede se in queste situazioni sia sempre necessaria una richiesta esplicita da parte del Paese di destinazione o se sia sufficiente che la necessità di agire risulti evidente dalle condizioni di importazione o dai certificati sanitari. In quest’ultimo caso si propone di integrare al testo esistente il seguente passaggio: «...o se dalle condizioni di importazione ne risulta la necessità...».

Cpv. 3:

Swissgenetics segnala che l’esperienza dimostra che spesso le autorità straniere rispondono con grande ritardo o addirittura non rispondono a tali richieste e chiedono quindi che in determinati casi (quando le condizioni di importazione non permettono condizioni alternative) l’USAV rilasci certificati sanitari anche senza l’approvazione esplicita dell’autorità competente estera.

AG e LU richiedono un disbrigo efficiente delle convalide da parte dell’USAV. AG vorrebbe un lasso di tempo massimo di 3 giorni lavorativi per i casi in cui i contenuti delle condizioni siano rispettati e non siano necessarie ulteriori trattative con il Paese di destinazione.

Art. 51

Nessuna osservazione.

Art. 52

FR e SH propongono di sostituire il termine «riconoscimento» con il termine «autorizzazione».

FR e LU pongono l’attenzione sul fatto che questi processi di autorizzazione possono impegnare massicce risorse cantonali, che possono eventualmente non essere disponibili. LU propone, come aiuto nell’attuazione, di sollecitare il sostegno da parte dell’USAV o alternativamente di accelerare la creazione di centri di competenza regionali. FR propone la creazione di un nuovo pool di esperti che dovrebbe essere gestito con contributi finanziari della SECO.