Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 27 pagine

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Art. 103 e art. 104

Nessuna osservazione.

Art. 105

SG, BE, AR, SH, AI e ASVC fanno notare che, con l’importazione di animali e prodotti animali, la salute animale in Svizzera può essere messa in forte pericolo. Rimandano agli esempi della diffusione dell’epizoozia PRRS tra il 2012 e il 2013 e i casi di tubercolosi nella Svizzera orientale nel 2013. In caso di simili epizoozie, il servizio veterinario svizzero e soprattutto i Cantoni, che sono in prima linea responsabili della lotta alle epizoozie, devono sopportare altissimi costi per la lotta e le indennità. Si richiede che questo «rischio legato all’importazione» non vada a gravare completamente sui soli Cantoni. Per questo, nell’ordinanza si dovrebbe stabilire che l’intero danno generato dall’importazione di animali o prodotti animali in un effettivo e constatato durante la quarantena o la sorveglianza veterinaria ufficiale vada a carico dell’importatore. Del danno fanno parte tutte le misure ufficiali, i costi di lotta alle epizoozie, il rifiuto dell’indennità per gli animali persi. Il danno dovrebbe essere totalmente a carico dell’importatore o del detentore di animali colpito anche in quei casi in cui, su richiesta del detentore di animali, la quarantena o la sorveglianza veterinaria ufficiale avviene in un effettivo nel quale, oltre ai propri, anche gli animali di terzi possono essere colpiti da un evento epizootico.

Art. 106 a art. 112

Nessuna osservazione.

Abrogazione o modifica di altri atti normativi Art. 3 cpv. 1 OITEAc

SG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, ZG, FR, SH, GR, SO, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, TG, TVL, VSKT-RC e ASVC rendono attenti al fatto che i rimandi all’art. 3 cpv. 1 OITEAc devono anch’essi essere adeguati alla nuova struttura delle ordinanze.

Proposta: nuovo articolo 19a OITEAc

SG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, ZG, FR, SH, GR, SO, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, TG, TVL, VSKT-RC e ASVC fanno valere che le disposizioni proposte nell’OITE-PE e nell’OITE-UE al riguardo degli obblighi delle persone implicate nell’importazione, nel transito e nell’esportazione mostrerebbero che l’OITEAc presenta qui una lacuna che dovrebbe essere colmata. Propongono di disciplinare in un nuovo articolo che nell’importazione, nel transito e nell’esportazione il detentore (o la persona incaricata) è responsabile dell’imballaggio conforme alle norme vigenti degli animali e della completezza della documentazione.

Proposta: art. 28 e art. 29 OITEAc

SG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, ZG, FR, SH, GR, SO, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, TG, TI, TVL, VSKT-RC e ASVC richiedono che le notifiche e misure previste da questi articoli vengano omologate a quelle dell’art. 84 OITE-PE.