Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 27 pagine
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Proposta: art. 37a
BE, SG, AR, SH, AI e ASVC fanno notare che, con l’importazione di animali e prodotti animali, la salute animale in Svizzera può essere messa in forte pericolo. Rimandano agli esempi della diffusione dell’epizoozia PRRS tra il 2012 e il 2013 e i casi di tubercolosi nella Svizzera orientale nel 2013. In caso di simili epizoozie, il servizio veterinario svizzero e soprattutto i Cantoni, che sono in prima linea responsabili della lotta alle epizoozie, devono sopportare altissimi costi per la lotta e le indennità. Si richiede che questo «rischio legato all’importazione» non vada a gravare completamente sui soli Cantoni. Per questo, nell’ordinanza si dovrebbe stabilire che l’intero danno generato dall’importazione di animali o prodotti animali in un effettivo e constatato durante la quarantena o la sorveglianza veterinaria ufficiale vada a carico dell’importatore. Del danno fanno parte tutte le misure ufficiali, i costi di lotta alle epizoozie, il rifiuto dell’indennità per gli animali persi. Il danno dovrebbe essere totalmente a carico dell’importatore o del detentore di animali colpito anche in quei casi in cui, su richiesta del detentore di animali, la quarantena o la sorveglianza veterinaria ufficiale avviene in un effettivo nel quale, oltre ai propri, anche gli animali di terzi possono essere colpiti da un evento epizootico.
Art. 38
Nessuna osservazione.
Art. 39
GE richiede che le infrazioni alla legislazione sulle epizoozie possano essere notificate alla competente autorità incaricata del perseguimento penale anche da altri collaboratori che non siano il veterinario ufficiale.
Art. 40 a art. 43
Nessuna osservazione.
4. Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia
Art. 1
Nessuna osservazione.
Art. 2
UPSC, Proviande, USC e LOBAG fanno notare in modo critico che il citare i testi normativi pertinenti dell’UE non è sufficiente. Questi dovrebbero essere redatti esplicitamente per i loro destinatari come testi normativi svizzeri.