Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 27 pagine

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I Cantoni richiedono di aggiungere alle ordinanze che il danno totale derivante dall’importazione di animali o prodotti animali sia assunto dall’importatore (costi di lotta alle epizoozie). Sostengono che l’importazione di animali e prodotti animali può mettere in forte pericolo la salute animale in Svizzera. I Cantoni esigono di non doversi più assumere il «rischio legato all’importazione», che andrebbe scaricato sugli importatori.

La Protezione Svizzera degli Animali (PSA), la Kleinbauern Vereinigung, la Stiftung für Konsumentenschutz e la Fédération romande des consommateurs criticano il fatto che l’importazione in Svizzera di «carne agli ormoni» continui ad essere ammessa, mentre l’UE la vieta rigorosamente per motivi legati alla protezione dei consumatori e a quella degli animali.

Alcune organizzazioni per la protezione degli animali sono dell’opinione che l’importazione in Svizzera di cosce di rana debba essere vietata, sia a livello di scambi commerciali che di traffico turistico. Questo perché la produzione di cosce di rana nei Paesi di origine spesso non sarebbe conforme alle norme in materia di protezione degli animali.

Osservazioni sui singoli articoli

1. Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Art. 1

Nessuna osservazione.

Art. 2

Cpv. 2:

SG, LU, ZG, UR, BL, BE, AR, AI, SO, FR, NW, SZ, OW, GL, LdU, TG, ASVC e VSKT-RC criticano il fatto che nel progetto di ordinanza l’elenco di ordinanze fatte salve sia esaustivo. Al fine di evitare che l’ordinanza debba essere modificata ogni volta che dovessero aggiungersi nuovi regolamenti applicabili, viene proposto di scegliere una formulazione più aperta.

PSA, VKMB e FRC richiedono inoltre di rinviare esplicitamente alla legge sull’agricoltura, poiché in essa sono contenute disposizioni sulla clonazione e sugli animali geneticamente modificati.

Art. 3

SG, ZG, SO, UR, SH, GR, BL, BE, OW, SZ, NW, GL, LdU, LU, TG, AR, ZH, BS, FR, NE, TI, JU, ASVC, VSKT-RC e TVL richiedono di includere nell’elenco e definire meglio il termine di esportatore, poiché questi è responsabile delle partite esportate. Inoltre, l’impresa che presta servizi di sdoganamento e l’esercente di aeroporto dovrebbero essere responsabilizzati per l’esportazione analogamente che per l’importazione.

SH, SG, UR, BL, BE, AR, AI, SG, OW, SZ, NW, GL, LdU, LU, ZH, FR, GR, TI e TVL richiedono che gli animali (specie animali) a cui si riferisce l’ordinanza siano definiti più precisamente.

Proviande, UPSC, ASTAG, LOBAG, ASNB e USC richiedono la precisazione del termine «azienda di destinazione» per chiarire che con esso si intende unicamente la prima sede nella quale, dopo l’importazione, viene trasportata la partita.

AG e TI vorrebbero integrare nel termine che un’azienda di destinazione deve sì ritirare la partita all’aeroporto, senza però doverla forzatamente trasportare nella propria sede fisica bensì potendo consegnare la merce direttamente ad altre aziende.