Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 27 pagine
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andrebbe impiegato il termine «spezielle kantonale Bewilligung», entrambi corrispondono in italiano ad «autorizzazione specifica (cantonale)».
Art. 8
PSA, VKMB, SKS e FRC esigono lo stralcio totale di questo articolo motivando la richiesta con il fatto che l’impiego di ormoni per accrescere le prestazioni in Svizzera è vietato dagli anni ottanta e che mantenendo l’importazione si incoraggerebbe questa forma di ingrasso all’estero.
VKMB e SKS pretendono che se, contro le loro aspettative, questo articolo sarà lasciato nell’ordinanza, allora anche l’impiego di promotori delle prestazioni non ormonali venga regolato in questo articolo.
GVFI richiede che il testo riguardante le sostanze per aumentare le prestazioni degli animali sia omologato all’art. 2 cpv. 4 lett. a n. 1 dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), anch’essa attualmente in revisione.
Cpv. 3:
UPSC ricorda che l’UPSC, in accordo con l’allora UFV, ha creato un piano per la rintracciabilità della carne agli ormoni con modelli per i foglietti illustrativi in questione, rispettivamente per il controllo in entrata e in uscita della cane agli ormoni. Non capisce quindi come mai il testo della riserva di impiego, secondo i commenti, debba ora essere formulato dal DFI.
Cpv. 4:
UPSC ritiene che il senso e lo scopo di questo articolo non siano abbastanza chiari, vale a dire che le relative eccezioni non siano comprensibili.
Art. 9
GVFI richiede che il testo riguardante le sostanze per aumentare le prestazioni degli animali sia omologato all’art. 2 cpv. 4 lett. a n. 1 dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), anch’essa attualmente in revisione.
FRC osserva che se l’articolo 8 venisse stralciato, anche il presente articolo sarebbe da stralciare.
Art. 10 e art. 11
Nessuna osservazione.
Art. 12 e art. 13
Proviande, UPSC, Bell, ASTAG, LOBAG, ASNB e USC criticano le agevolazioni nell’ambito dell’importazione per il consumo privato. Sotto l’aspetto del rischio sanitario epizootico non c’è nessuna differenza rispetto alle importazioni commerciali e quindi i due tipi di importazione dovrebbero essere trattati allo stesso modo. JU critica il fatto che l’art. 13, per lo meno nella versione francese, risulta incomprensibile.
Art. 14
Cpv. 2 lett. a:
JU osserva che la definizione delle partite da controllare è imprecisa. Al fine di evitare ambiguità, si dovrebbe stabilire che si tratta di partite per le quali il DFI prescrive un controllo veterinario di confine.